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Cassazione Penale, Ordinanza n. 06942/2025 del 19/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Venezia che aveva rideterminato la pena per i delitti di resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato. Con il ricorso sono stati dedotti vizi di motivazione ex art. 129 c.p.p. sia sulla responsabilità sia sul trattamento sanzionatorio. La Corte non ha esaminato nel merito tali doglianze perché ha ritenuto il ricorso inammissibile in quanto sottoscritto personalmente dall'imputato e non da un difensore abilitato al patrocinio dinanzi alla Cassazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile, de plano, il ricorso proposto personalmente dall'imputato, rilevando che, ai sensi dell'art. 613 c.p.p. come riformulato dalla l. n. 103 del 2017, l'atto di ricorso per cassazione, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti a pena di inammissibilità da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 129 c.p.p.

    La disposizione è richiamata come parametro delle censure formulate dal ricorrente sui vizi di motivazione concernenti responsabilità e trattamento sanzionatorio, ma la Corte non entra nel merito perché assorbe la questione l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 613 c.p.p.

    L'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione.

  • art. 610, comma 5-bis, primo periodo, c.p.p.

    La sottoscrizione personale dell'imputato comporta l'inammissibilità del ricorso, con decisione de plano.

  • legge n. 103 del 2017

    È richiamata come fonte della riformulazione dell'art. 613 c.p.p., entrata in vigore il 3 agosto 2017.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione penale, il ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la sottoscrizione personale dell'imputato determina inammissibilità.
  • L'inammissibilità per difetto di valida sottoscrizione del ricorso impedisce ogni esame nel merito delle doglianze, anche se attengono a responsabilità e trattamento sanzionatorio.
  • Quando il ricorso per cassazione è inammissibile per ragioni formali evidenti, la Corte può dichiararlo de plano e applicare la conseguente condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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