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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14287/2024 del 22/05/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia trae origine dalla domanda di pensione di reversibilità proposta da una figlia nei confronti dell'INPS, dopo il decesso della madre. La Corte d'appello di Napoli aveva riformato il primo grado e accolto la domanda, ritenendo provati sia l'inabilità al lavoro della richiedente sia la sua vivenza a carico della madre al momento del decesso. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione dell'art. 22 della legge n. 903 del 1965: secondo l'Istituto, la Corte territoriale avrebbe applicato la norma a una fattispecie non prevista, perché la madre della richiedente non era titolare di pensione diretta, ma di pensione di reversibilità derivante dalla morte del marito; pertanto non sarebbe ulteriormente trasmissibile ai superstiti una pensione già di reversibilità. La controricorrente ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività della notificazione, eccezione respinta dalla Corte di cassazione.

La decisione

La Corte ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ritenendo il ricorso tempestivo nel termine semestrale di cui all'art. 327 c.p.c., perché la notificazione della sentenza non era idonea a far decorrere il termine breve: una notifica era stata eseguita presso la sede provinciale dell'INPS e non presso il difensore domiciliatario, mentre l'altra non risultava perfezionata e, comunque, era stata indirizzata a domicilio diverso da quello eletto. Nel merito, la Corte ha accolto il ricorso dell'INPS, affermando che il diritto alla pensione di reversibilità ex art. 22 l. n. 903/1965 spetta ai superstiti del titolare di pensione diretta e non può essere riconosciuto quando il dante causa percepiva già una pensione di reversibilità. Poiché dalla sentenza impugnata emergeva che la madre della richiedente era titolare di pensione di reversibilità e non di pensione diretta, la Corte ha ritenuto erronea l'applicazione della norma da parte del giudice d'appello. La causa è stata decisa senza rinvio, non essendo necessari ulteriori accertamenti, con rigetto della domanda originaria della controricorrente.

Norme richiamate

  • art. 22 l. n. 903/1965

    La pensione di reversibilità spetta ai superstiti del titolare di pensione; non è invece riconoscibile una ulteriore reversibilità quando il dante causa percepiva già una pensione di reversibilità e non una pensione diretta.

  • art. 327 c.p.c.

    Il ricorso è stato ritenuto tempestivo perché proposto entro il termine semestrale decorrente dalla pubblicazione della sentenza, non essendo operante il termine breve in ragione dell'irregolarità/inefficacia della notificazione della sentenza.

  • Cass. S.U. 20866/20

    Richiamata per affermare che la notificazione della sentenza non è idonea a far decorrere il termine breve quando eseguita non presso il difensore domiciliatario ma direttamente alla parte presso la sede dell'ente.

  • Cass. 11999/02

    Precedente confermativo del principio per cui la reversibilità non si trasmette ulteriormente se il dante causa già beneficiava di pensione di reversibilità.

  • Cass. 21425/11

    Precedente richiamato in continuità con l'orientamento consolidato sull'intrasmissibilità della reversibilità già maturata.

  • Cass. 5731/13

    Precedente richiamato a sostegno della regola secondo cui la pensione di reversibilità opera solo con riferimento al titolare di pensione diretta.

Massime di principio

  • La pensione di reversibilità presuppone che il dante causa fosse titolare di pensione diretta; se il dante causa percepiva già una pensione ai superstiti, non sorge un ulteriore autonomo diritto alla reversibilità in favore dei suoi superstiti.
  • Nel giudizio di legittimità, la questione della tempestività del ricorso va valutata verificando se sia decorso il termine breve o quello lungo, tenendo conto della validità della notificazione della sentenza e del corretto destinatario della stessa.
  • Quando la ricostruzione fattuale contenuta nella sentenza impugnata mostra che manca un presupposto costitutivo della fattispecie legale invocata, la cassazione può decidere nel merito senza rinvio se non occorrono ulteriori accertamenti di fatto.

Come è indicizzato

MateriePensioniImpugnazioni
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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