Ordinanza n. 101/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) del provvedimento del 9.2.2026 del SUAP del Comune di Anoia, non notificato, di esito negativo ed archiviazione della pratica di rigetto della Pratica SUAP n. 356 protocollo regionale 742837/2025 del 7.10.2025 avente ad oggetto “Richiesta AUA – Frantoio Oleario. Comune di Anoia (RC) Strada Antonino Scopelliti n. 2, Foglio n. 13 particella n. 452 sub 3”. 2) Del parere negativo del 4.2.2026 dell’Ufficio Tecnico del Comune di Anoia, indirizzato al SUAP, non notificato, 3) Del parere negativo del 10.2.2026 della Città Metropolitana di Reggio Calabria indirizzato al SUAP di Anoia, non notificato, con la quale la Città metropolitana, preso atto della comunicazione del parere del SUAP di Anoia, confermava l’archiviazione dell’istanza. 4) di ogni altro atto preliminare, presupposto, conseguenziale, derivato e comunque connesso. Per il risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Anoia nella misura di € 500.000,00 oltre interessi, o nella diversa somma da quantificarsi secondo equità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito negativo e archiviazione di una pratica SUAP relativa alla richiesta di AUA per un frantoio oleario, unitamente ai pareri negativi comunale e della Città Metropolitana
Esito
La controversia
L'impresa ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione, il provvedimento del SUAP del Comune di Anoia del 9 febbraio 2026, con cui è stata definita negativamente e archiviata la pratica SUAP relativa alla richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per un frantoio oleario. Sono stati inoltre impugnati il parere negativo dell'Ufficio Tecnico comunale del 4 febbraio 2026, il parere negativo della Città Metropolitana di Reggio Calabria del 10 febbraio 2026 e ogni atto presupposto, conseguenziale o connesso. È stata proposta anche domanda di risarcimento dei danni nei confronti del Comune di Anoia, quantificata in euro 500.000,00 o nella diversa somma determinata in via equitativa. Il testo dell'ordinanza non espone i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso e non contiene una valutazione di merito sui vizi prospettati.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di annullamento né quella risarcitoria. Ha ritenuto che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte mediante la celere fissazione dell'udienza pubblica di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza concedere una sospensione autonoma degli atti impugnati. In vista della trattazione del merito ha disposto un incombente istruttorio, ordinando alla ricorrente di depositare entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza la documentazione procedimentale e progettuale relativa alla pratica SUAP, rilevando che risultava depositato soltanto il documento denominato "consultazioni pratiche". L'udienza pubblica è stata fissata per il 16 settembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La tutela cautelare può essere soddisfatta, in luogo dell'adozione di una misura sospensiva, mediante la fissazione celere dell'udienza di merito; la disposizione è stata utilizzata anche per fissare l'udienza pubblica e disporre gli incombenti necessari alla trattazione.
Il giudice, valutate le esigenze cautelari, ha fissato con priorità l'udienza di merito ritenendo tale misura idonea a soddisfare le esigenze della parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando le esigenze cautelari possono essere adeguatamente soddisfatte dalla prossimità della decisione di merito, il giudice amministrativo può fissare con priorità l'udienza pubblica ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza adottare una distinta misura sospensiva.
- Se la documentazione prodotta non consente un'adeguata cognizione della controversia, il giudice amministrativo può disporre un incombente istruttorio, ordinando alla parte onerata di depositare la documentazione procedimentale e progettuale rilevante entro un termine stabilito.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1107/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 1109/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 190/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 191/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 192/2026 - Torino, Sezione 3
- Ordinanza · 14 mag 2026Ordinanza n. 193/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →