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Ordinanza

Ordinanza n. 86/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'annullamento a) quanto al ricorso introduttivo, del provvedimento di esclusione della ricorrente assunto in data 12 marzo 2015, successivamente pubblicato sul sito internet della stazione appaltante, privo di data di pubblicazione e di numero di protocollo, avente ad oggetto: Procedura di gara aperta ai sensi dell'art. 55 del D.Lgs. 12 aprile 2006 e s.m.i. con aggiudicazione con il criterio del prezzo più alto per "affidamento del servizio di gestione della sosta, strisce blu e parcheggio multipiano Arena per la durata di mesi dodici".CIG: ZC01359DDC; b) del provvedimento del 28/04/2015 nella parte in cui la stazione appaltante, oltre alla ricorrente, ha riammesso in cara la controinteressata Blue Line Service srl.

Giustizia amministrativa201501458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di esclusione dalla gara e successiva riammissione della controinteressata

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'esclusione dalla procedura aperta per l'affidamento, per dodici mesi, del servizio di gestione della sosta, delle strisce blu e del parcheggio multipiano, nonché il provvedimento con cui la stazione appaltante avrebbe riammesso in gara la controinteressata. Dal testo dell'ordinanza non emergono in dettaglio i singoli vizi di legittimità dedotti con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti. Il giudizio, pendente da oltre cinque anni, non ha registrato attività processuale successiva al 29 maggio 2015.

La decisione

Il TAR non ha deciso nel merito le censure contro l'esclusione e la riammissione della controinteressata. Ha disposto incombenti istruttori, onerando la ricorrente, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, di precisare se permanga l'interesse alla decisione, aggiornare la situazione della vicenda indicando eventuali fatti o atti sopravvenuti e segnalare l'eventuale necessità di ulteriore documentazione o di integrazione del contraddittorio. Il Collegio ha avvertito che l'inerzia della parte, o la mancata indicazione degli elementi richiesti, potrà essere valutata quale prova della sopravvenuta carenza di interesse e condurre alla dichiarazione di improcedibilità ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a. È stata inoltre trasmessa l'ordinanza al Comune non costituito, affinché possa eventualmente depositare documentazione tramite PAT secondo le modalità indicate.

Norme richiamate

  • art. 55 d.lgs. 12 aprile 2006

    La procedura di gara oggetto della controversia è indicata come procedura aperta ai sensi di tale disposizione; l'ordinanza non ne interpreta il contenuto.

  • art. 63 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa per la disposizione degli incombenti istruttori.

  • art. 64, comma 4, c.p.a.

    Il comportamento processuale della parte e la mancata collaborazione agli incombenti possono essere valutati ai fini della prova della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato dal Collegio insieme all'art. 63 c.p.a. per l'esercizio dei poteri istruttori.

  • art. 84, comma 4, c.p.a.

    L'inerzia della parte, dopo l'ordine di precisare la permanenza dell'interesse, può consentire la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • Quando un ricorso amministrativo è pendente da lungo tempo senza attività processuale, il giudice può disporre un incombente istruttorio diretto a verificare l'attuale permanenza dell'interesse alla decisione e l'eventuale sopravvenienza di fatti o atti rilevanti.
  • La parte onerata da un'ordinanza istruttoria a dichiarare la permanenza dell'interesse alla decisione deve fornire, nel termine assegnato, anche l'aggiornamento della vicenda e le indicazioni necessarie sull'eventuale acquisizione di documenti o integrazione del contraddittorio.
  • L'inerzia della parte rispetto all'ordine di precisare la permanenza dell'interesse può essere valutata come manifestazione implicita ma inequivoca del sopravvenuto disinteresse alla decisione e condurre alla dichiarazione di improcedibilità del ricorso.
  • Anche la mancata indicazione degli ulteriori elementi richiesti dal giudice, oltre alla mera dichiarazione di permanenza dell'interesse, può costituire elemento di prova della sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi degli artt. 64, comma 4, e 84, comma 4, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaEstinzione, perenzione e improcedibilitàIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOnere della prova e principio dispositivo

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