Cassazione Penale, Ordinanza n. 36513/2025 del 10/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Conseguentemente condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Non emergono statuizioni di merito ulteriori rispetto alla conferma implicita della decisione di appello che aveva negato la non punibilità per particolare tenuità del fatto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte di appello di Genova che aveva escluso l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. La Corte di cassazione rileva che il ricorso è formulato in modo generico e, comunque, manifestamente infondato rispetto alla motivazione della sentenza impugnata: l'esclusione dell'istituto era stata fondata sull'abitualità della condotta, desunta dai plurimi precedenti per evasione, e sulla particolare intensità del dolo. Il testo non consente di individuare ulteriori censure specifiche.
Norme richiamate
La particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta risulti abituale e il dolo presenti particolare intensità; la motivazione della sentenza impugnata su tali profili è ritenuta idonea e il ricorso che la censuri in modo generico è inammissibile.
La sentenza richiama i precedenti per evasione come indice di abitualità della condotta; il reato presupposto dei precedenti è l'evasione.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a contestazioni generiche e non si confronta in modo puntuale con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere esclusa in presenza di abitualità della condotta, desumibile anche da plurimi precedenti specifici, e di particolare intensità del dolo.
- Quando la decisione di merito fonda l'esclusione dell'art. 131-bis c.p. su elementi ostativi autonomi e convergenti, il ricorso che non ne confuti specificamente anche uno solo può essere dichiarato inammissibile.
Come è indicizzato
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