Cassazione Penale, Ordinanza n. 34685/2026 del 28/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L’imputato ha impugnato la sentenza del 9 gennaio 2026 della Corte d’appello di Milano, contestando il diniego delle attenuanti generiche e la conferma della recidiva. La vicenda concreta riguarda una condotta protrattasi per sei giorni consecutivi e commessa a poca distanza dall’ottenimento della misura alternativa della detenzione domiciliare; il testo non specifica il reato oggetto della condanna. La Corte di cassazione rileva che le censure sollecitano una rivalutazione delle fonti probatorie e ripropongono questioni già esaminate dal giudice di merito. L’imputato era stato giudicato meritevole di una valutazione negativa della personalità anche in ragione dei precedenti penali.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto legittimo il diniego delle attenuanti generiche, motivato con la gravità e la reiterazione della condotta per sei giorni consecutivi, la sua prossimità temporale alla concessione della detenzione domiciliare e la personalità negativa dell’imputato, anche alla luce dei precedenti. Ha inoltre giudicato corretta e non illogica la conferma della recidiva, fondata sui precedenti penali e sulla valutazione del fatto come espressivo di accresciuta pericolosità. All’inammissibilità conseguono le statuizioni previste dall’art. 616 c.p.p.; il testo fornito non riporta il dispositivo completo né consente di precisare eventuali importi.
Norme richiamate
al fine di ritenere o escludere la configurabilità delle attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato e alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente
La valutazione delle attenuanti generiche può fondarsi anche su un solo elemento tra quelli rilevanti ai sensi dell’art. 133 c.p., se ritenuto prevalente e idoneo a giustificare il riconoscimento o il diniego del beneficio.
all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
La declaratoria d’inammissibilità comporta le conseguenze previste dall’art. 616 c.p.p.; il brano non specifica ulteriormente quali statuizioni siano state pronunciate.
Massime di principio
- Ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche un solo elemento, relativo alla personalità dell’imputato, alla gravità del reato o alle modalità della condotta, purché lo ritenga prevalente e motivi la decisione.
- La conferma della recidiva può essere motivata valorizzando i precedenti penali e la valutazione del fatto concreto come espressivo di una maggiore pericolosità, quando la motivazione risulti corretta e non illogica.
- Sono inammissibili le censure che, sotto l’apparenza di contestare la motivazione, chiedono alla Corte di cassazione una rivalutazione o una lettura alternativa delle fonti probatorie, oppure ripropongono doglianze già adeguatamente vagliate dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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