Parere n. 1783/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor -OMISSIS- contro il Comitato di verifica per le cause di servizio per l’annullamento del provvedimento prot. -OMISSIS- di diniego di riconoscimento dipendenza da causa di servizio di infermità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeRicorso straordinario per l’annullamento del diniego del Comitato di verifica per le cause di servizio sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di tre infermità.
Esito
La questione giuridica
Il ricorrente, agente di polizia municipale dipendente di un Comune, ha impugnato il parere negativo del Comitato di verifica relativo alla dipendenza da causa di servizio di segni di sofferenza neurogena al muscolo tibiale anteriore destro, patologie spondiloartrosiche ed erniarie del tratto cervicale e un aneurisma dell’arteria comunicante anteriore trattato con embolizzazione, associato a cefalea. Il Ministero ha eccepito l’inammissibilità del ricorso perché il parere sarebbe un atto endoprocedimentale e ha contestato nel merito le doglianze. Dopo un precedente parere interlocutorio del 2015, rimasto senza seguito istruttorio, la Sezione ha rilevato d’ufficio una questione preliminare ulteriore: se la controversia appartenga alla giurisdizione amministrativa, presupposto per l’ammissibilità del ricorso straordinario ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., oppure alla giurisdizione ordinaria, considerata la natura privatizzata del rapporto di lavoro del ricorrente con il Comune. Il Consiglio ha richiesto alle parti di pronunciarsi su tale profilo, senza decidere le eccezioni e il merito.
Il parere
Il parere è interlocutorio. La Sezione non si pronuncia né sull’eccezione ministeriale secondo cui l’atto impugnato sarebbe endoprocedimentale, né sulla fondatezza delle doglianze relative alle infermità. Rileva invece d’ufficio che la controversia potrebbe ricadere nella giurisdizione ordinaria, poiché la pretesa al riconoscimento della causa di servizio si innesta su un rapporto di lavoro privatizzato con un Comune. In applicazione dell’art. 7, comma 8, c.p.a., che ammette il ricorso straordinario soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, dispone di stimolare il contraddittorio: il Ministero deve depositare entro 60 giorni una relazione integrativa, dando al ricorrente un termine non inferiore a 20 giorni per le proprie osservazioni. Ogni decisione in rito e nel merito resta impregiudicata e la trattazione è rinviata a una successiva adunanza.
Osservazioni
Giurisdizione e ammissibilità del ricorso straordinario
La Sezione rileva d’ufficio che, in ragione della natura privatizzata del rapporto di lavoro con il Comune, la controversia potrebbe appartenere alla giurisdizione ordinaria. Poiché l’art. 7, comma 8, c.p.a. consente il ricorso straordinario unicamente per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa, invita il Ministero e il ricorrente a formulare osservazioni sul punto nel rispetto del contraddittorio.
Incombente istruttorio e rinvio
Il Ministero deve depositare entro 60 giorni una relazione integrativa contenente le eventuali osservazioni del ricorrente, al quale deve essere assegnato un termine non inferiore a 20 giorni. L’esame è rinviato a una successiva adunanza; restano impregiudicate le decisioni in rito e nel merito.
Norme richiamate
art. 7, comma 8, d.lgs. 104/2010
Invero, ai sensi dell’articolo 7, comma 8, Cod. proc. amm. «il ricorso straordinario è ammesso unicamente per le controversie devolute alla giurisdizione amministrativa».
La devoluzione della controversia alla giurisdizione amministrativa è condizione per l’ammissibilità del ricorso straordinario. La Sezione ritiene quindi necessario verificare se la pretesa relativa alla causa di servizio, innestata su un rapporto di lavoro privatizzato con un Comune, ricada invece nella giurisdizione ordinaria.
artt. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a individuare e a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
In caso di diffusione del parere devono essere oscurati i dati identificativi e quelli idonei a rivelare lo stato di salute delle persone menzionate.
art. 9, paragrafi 1 e 4, regolamento (UE) 2016/679
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a individuare e a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La tutela dei dati relativi alla salute richiede, in caso di diffusione del parere, l’oscuramento delle informazioni che consentano di identificare le persone interessate o di rivelarne lo stato di salute.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente parere, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a individuare e a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
La disposizione è richiamata a fondamento dell’ordine di oscurare, in ogni ipotesi di diffusione, le generalità e i dati idonei a individuare o a rivelare lo stato di salute delle persone menzionate.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è ammesso soltanto per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa; la spettanza della giurisdizione costituisce quindi una questione preliminare da verificare anche d’ufficio.
- Quando la giurisdizione è rilevata d’ufficio in sede consultiva, prima di decidere occorre stimolare il contraddittorio delle parti sul punto e consentire loro di presentare osservazioni.
- La diffusione di un parere contenente dati relativi alla salute richiede l’oscuramento delle generalità e degli elementi idonei a identificare le persone o a rivelarne lo stato di salute.
Giurisdizione nella controversia sul riconoscimento della causa di servizio
La Sezione I del Consiglio di Stato esamina, in sede di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, l’impugnazione proposta da un agente di polizia municipale contro il diniego del Comitato di verifica per le cause di servizio relativo a tre infermità. Il parere non decide il ricorso: dispone un supplemento istruttorio e rinvia la trattazione per consentire il contraddittorio su una questione preliminare di giurisdizione.
Vicenda e precedenti istruttori
Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di segni di sofferenza neurogena al muscolo tibiale anteriore destro, di alterazioni spondiloartrosiche ed erniarie del tratto cervicale e di un aneurisma dell’arteria comunicante anteriore trattato con embolizzazione, associato a cefalea. Il Ministero dell’economia e delle finanze aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che il parere negativo del Comitato fosse un atto endoprocedimentale, e aveva contestato nel merito le doglianze. Un precedente parere interlocutorio del 2015 aveva chiesto di chiarire se fosse stato adottato il provvedimento finale conforme al parere del Comitato; l’incombente e le successive richieste di conferma della persistenza dell’interesse non avevano avuto risposta.
Questione preliminare di giurisdizione
La Sezione osserva che, ai sensi dell’art. 7, comma 8, c.p.a., il ricorso straordinario è ammesso unicamente per controversie devolute alla giurisdizione amministrativa. La controversia potrebbe invece spettare al giudice ordinario, perché il rapporto di lavoro del ricorrente con il Comune è privatizzato e su tale rapporto si innesta la pretesa al riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio.
Contraddittorio e conclusione
La questione è rilevata d’ufficio e la Sezione ritiene necessario acquisire le osservazioni delle parti prima di decidere. Assegna al Ministero 60 giorni per depositare una relazione integrativa, previa assegnazione al ricorrente di un termine non inferiore a 20 giorni per presentare le proprie osservazioni. Restano impregiudicate tutte le decisioni in rito e nel merito, compresa l’eccezione sulla natura endoprocedimentale dell’atto e la valutazione delle doglianze sanitarie; la trattazione è rinviata a una successiva adunanza.
Oscuramento dei dati personali
In caso di diffusione del parere, la Segreteria deve oscurare le generalità e qualsiasi dato idoneo a identificare o a rivelare lo stato di salute delle parti o delle altre persone menzionate, ai sensi delle disposizioni sulla protezione dei dati personali richiamate nel provvedimento.
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