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Sentenza

Sentenza del 06/05/2015 n. 9202 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia impugnava la decisione della CTR che aveva confermato l’annullamento dell’avviso di liquidazione: l’Ufficio aveva revocato le agevolazioni prima casa e recuperato maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, oltre alle sanzioni, ritenendo l’abitazione di lusso perché la superficie utile complessiva superava 240 mq. La CTR aveva escluso dal computo una nicchia di 3,41 mq (vano 5) e un locale al piano terra di 17,42 mq, alto al massimo 227 cm (vano 7), considerando non tassativo l’elenco delle superfici escluse dal D.M. 2 agosto 1969. L’Agenzia contestava tale interpretazione e il difetto di motivazione sulla non computabilità dei due spazi. Il contribuente, con ricorso incidentale, sosteneva che dovesse applicarsi il D.M. 4 dicembre 1961 e lamentava inoltre che la superficie di 252,37 mq indicata dall’Ufficio fosse stata calcolata erroneamente, senza sopralluogo. In via preliminare eccepiva anche l’inammissibilità del ricorso dell’Agenzia, per la notifica eseguita da un Procuratore dello Stato asseritamente privo di abilitazione e procura.

La decisione

La Cassazione ha respinto l’eccezione preliminare del contribuente: le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato senza mandato alle liti o procura speciale, e l’organizzazione interna dell’Avvocatura non rende inesistente la notifica. Ha respinto il motivo incidentale sull’applicabilità del D.M. 4 dicembre 1961: il richiamo contenuto nel D.M. 2 agosto 1969 ha funzione transitoria e non determina, per gli acquisti successivi, l’applicazione di un diverso criterio temporale per classificare l’abitazione. Ha accolto i motivi principali dell’Agenzia: l’elenco dei locali non computabili non può essere ampliato per analogia e occorre verificare in concreto la destinazione e la fruibilità degli ambienti; ai fini della superficie utile rileva l’idoneità di fatto a usi della vita quotidiana, anche se manca l’abitabilità urbanistica. La CTR aveva escluso i due vani senza svolgere tale verifica. Ha dichiarato inammissibile l’altro motivo incidentale del contribuente, perché le asserite differenze di calcolo erano formulate genericamente e senza chiarirne l’incidenza sulla superficie utile. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della CTR e, decidendo nel merito senza necessità di ulteriori accertamenti, ha rigettato il ricorso originario del contribuente, lasciando quindi efficace la pretesa fiscale. Spese di merito compensate; contribuente condannato alle spese di Cassazione, liquidate in 4.100 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72

    In tema di contenzioso tributario, ed alla stregua di quanto sancito dal D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72, le agenzie fiscali possono avvalersi per la loro rappresentanza in giudizio del patrocinio erariale, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43 senza che occorra a tal fine un mandato alle liti o una procura speciale.

    Le agenzie fiscali possono farsi rappresentare dall’Avvocatura dello Stato senza conferire una procura o un mandato alle liti; le modalità organizzative interne dell’Avvocatura, compresa la delega per la notifica, non invalidano l’attività processuale.

  • R.D. n. 1611 del 1933, art. 43

    In tema di contenzioso tributario, ed alla stregua di quanto sancito dal D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72, le agenzie fiscali possono avvalersi per la loro rappresentanza in giudizio del patrocinio erariale, ai sensi del R.D. n. 1611 del 1933, art. 43 senza che occorra a tal fine un mandato alle liti o una procura speciale.

    La disposizione fonda il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato per le agenzie fiscali; secondo la Corte, per tale rappresentanza non è necessaria una procura speciale.

  • D.M. 2 agosto 1969, art. 10

    In tema di agevolazioni tributarie derivanti dall'acquisto della prima casa, il D.M. 2 agosto 1969, art. 10 a tenore del quale "alle abitazioni costruite in base a licenza di costruzione rilasciata in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto si applicano le disposizioni di cui al D.M. 4 dicembre 1961", va attribuita non una finalità di separazione cronologica, nella definizione legislativa, di due diverse specie di "abitazioni non di lusso", ma la semplice funzione di regolamentazione transitoria dell'unica fattispecie in essa prevista.

    Il rinvio al D.M. 4 dicembre 1961 è una disciplina transitoria circoscritta alle abitazioni contemplate dalla norma e non comporta una generale separazione cronologica dei criteri per qualificare le abitazioni come di lusso.

  • D.M. 2 agosto 1969, art. 6

    In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", di cui all'art. 1, comma 3, Parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, occorre fare riferimento alla nozione di "superficie utile complessiva" di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6 in forza del quale è irrilevante il requisito derabitabilità" dell'immobile, siccome da esso non richiamato, mentre quello dellmutilizzabilità" degli ambienti, a prescindere dalla loro effettiva abitabilità, costituisce parametro idoneo ad esprimere il carattere "lussuoso" di una abitazione.

    La superficie utile si determina considerando la concreta utilizzabilità degli ambienti per attività della vita quotidiana, non la loro conformità ai requisiti urbanistici di abitabilità. Le esclusioni previste dalla norma non possono essere estese analogicamente: la destinazione effettiva del locale va accertata in concreto.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della Tariffa, Parte prima, comma 3

    In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", di cui all'art. 1, comma 3, Parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, occorre fare riferimento alla nozione di "superficie utile complessiva" di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6.

    L’esclusione dall’agevolazione prima casa per un’abitazione di lusso si valuta, nella controversia, applicando il criterio della superficie utile complessiva stabilito dal D.M. 2 agosto 1969.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, art. 1 della Tariffa, Parte prima

    In tema di imposta di registro, per stabilire se una abitazione sia di lusso e, quindi, sia esclusa dall'agevolazione per l'acquisto della "prima casa", di cui all'art. 1, comma 3, Parte prima, Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n.131, occorre fare riferimento alla nozione di "superficie utile complessiva" di cui al D.M. Lavori Pubblici 2 agosto 1969, art. 6.

    La Tariffa collega l’agevolazione prima casa alla qualificazione dell’abitazione; per accertare se sia di lusso, la Corte applica la nozione di superficie utile complessiva prevista dal decreto ministeriale.

  • Costituzione, artt. 3, 23 e 53

    Sul punto, tuttavia, non può non rilevarsi come le previsioni relative ad agevolazioni o benefici in genere, in materia fiscale, non sono passibili di interpretazione analogica, in quanto vanno ad incidere sul principio di uguaglianza fiscale, di contribuzione e capacità contributiva ( artt. 3, 23 e 53 Cost. , vedi in proposito, Cass. n. 10807/2012).

    La Corte esclude l’estensione analogica delle agevolazioni o delle relative esclusioni, collegando tale limite ai principi costituzionali di uguaglianza, legalità del prelievo e capacità contributiva.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Non essendo state riproposte altre questioni di merito, va, conseguentemente accolto il ricorso, cassata senza rinvio l'impugnata sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti istruttori, ex art. 384 c.p.c. , rigettato l'originario ricorso introduttivo.

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Cassazione può decidere la causa nel merito dopo la cassazione della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Per stabilire se un immobile superi la soglia di superficie utile rilevante per la qualificazione come abitazione di lusso, conta la concreta fruibilità degli ambienti per attività della vita quotidiana; la mancanza dei requisiti urbanistici di abitabilità, da sola, non basta a escluderli dal computo.
  • La destinazione di un locale va verificata in concreto, anche prescindendo dalla classificazione catastale. Spazi come depositi, locali di servizio o vani di altezza ridotta possono essere computati se sono effettivamente utilizzabili o suscettibili di un uso residenziale e accrescono la fruibilità e il valore dell’immobile.
  • Le agevolazioni fiscali e le relative esclusioni non si estendono per analogia: il computo delle superfici deve attenersi ai criteri normativi, senza aggiungere categorie di locali esclusi solo perché ritenuti generalmente non residenziali.
  • Il richiamo al D.M. 4 dicembre 1961 contenuto nel D.M. 2 agosto 1969 ha carattere transitorio e non impone, per ogni acquisto successivo, di classificare l’immobile secondo la normativa vigente al momento della costruzione.
  • Nel ricorso per Cassazione, una contestazione di errori di calcolo deve indicare in modo specifico la discrepanza tra superficie effettiva e superficie accertata e spiegare come essa incida sul superamento della soglia fiscale; una doglianza generica è inammissibile.
  • Le agenzie fiscali possono avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato senza procura speciale o mandato alle liti; eventuali deleghe e ripartizioni di compiti nella gestione della notifica rilevano sul piano organizzativo interno e non determinano, di per sé, l’inesistenza della notifica.

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