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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27061/2023 del 21/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

I coniugi attori avevano agito contro la banca per ottenere la declaratoria di inesistenza o nullità del contratto di prestazione di servizi di investimento stipulato nel 1999 e dei successivi ordini di acquisto di alcuni titoli obbligazionari; in subordine avevano chiesto la nullità degli ordini per difetto di forma scritta o di registrazione delle istruzioni telefoniche, la risoluzione per asserito inadempimento degli obblighi informativi, la restituzione delle somme investite, nonché, ulteriormente, l'accertamento dell'inadempimento nella fase di disinvestimento e la nullità, annullamento o risoluzione delle operazioni di disinvestimento per conflitto di interessi, con domanda risarcitoria. Il Tribunale aveva accolto la domanda principale, ma la Corte d'appello aveva ridotto l'importo dovuto. In cassazione la parte investitrice aveva proposto ricorso principale con tre motivi e la banca ricorso incidentale con tre motivi; prima della trattazione camerale entrambe le parti avevano poi depositato atto di rinuncia ai rispettivi ricorsi, con reciproca adesione.

La decisione

La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia agli atti del giudizio e all'azione da parte del ricorrente principale, con adesione della controparte e rinuncia anche al ricorso incidentale. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'art. 390 c.p.c. perché le rinunce erano intervenute prima dell'adunanza camerale. Ha inoltre escluso la necessità di provvedere sulle spese, richiamando l'effetto preclusivo della reciproca accettazione delle rinunce ai sensi dell'art. 391, quarto comma, c.p.c.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia agli atti del giudizio, intervenuta prima dell'adunanza camerale, comporta l'estinzione del procedimento quando ricorrono i presupposti formali previsti dalla norma.

  • art. 391, quarto comma, c.p.c.

    La reciproca accettazione delle rinunce preclude la condanna dei rinuncianti alle spese processuali, rendendo superfluo il regolamento delle spese.

Massime di principio

  • Quando, in cassazione, tutte le parti impugnanti rinunciano ai rispettivi ricorsi prima della decisione, il giudizio si estingue ai sensi dell'art. 390 c.p.c.
  • La reciproca adesione alle rinunce impedisce la pronuncia di condanna alle spese nei confronti dei rinuncianti, secondo il meccanismo previsto dall'art. 391, comma 4, c.p.c.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaImpugnazioni
RamiBancario e finanziarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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