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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36978/2026 del 21/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (imputato)

La controversia

La decisione riguarda la correzione di un errore materiale nel dispositivo letto all’udienza del 13 luglio 2026, nel procedimento n. 13203/22 RG Cass. Il dispositivo indicava il ricorso dell’imputato come «inammissibile nel resto», benché questi avesse proposto una sola doglianza, ritenuta fondata quanto al trattamento sanzionatorio, con conseguente annullamento con rinvio. La Corte ha rilevato che l’annotazione dell’annullamento con rinvio era già corretta nel ruolo d’udienza e ha disposto, ai sensi dell’art. 130 c.p.p., di eliminare il nome dell’imputato dalla parte del ruolo che dichiarava inammissibili nel resto i ricorsi di altri due imputati.

La decisione

La Corte ha disposto la correzione del ruolo d’udienza relativo alla sentenza del procedimento n. 13203/22 RG Cass., eliminando il nome dell’imputato dall’indicazione di inammissibilità nel resto riferita ai ricorsi degli altri due imputati. Ha qualificato la discordanza come mero errore materiale, la cui eliminazione adegua il testo alla decisione del Collegio senza modificarne in modo essenziale il contenuto. Resta fermo l’annullamento con rinvio già disposto in relazione alla doglianza sul trattamento sanzionatorio. Decisione del 25 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 130 c.p.p.

    la modifica necessaria per emendarlo assume una funzione strettamente adeguatrice rispetto alla decisione del Collegio, sì da rientrare nel disposto di cui all’art. 130 cod. proc. pen., che si riferisce anche agli errori ed alle omissioni la cui eliminazione non comporta una modificazione essenziale dell’atto.

    La procedura di correzione è applicabile quando l’intervento elimina un errore o un’omissione e si limita ad adeguare l’atto alla decisione del Collegio, senza modificarne essenzialmente il contenuto.

Massime di principio

  • È correggibile ai sensi dell’art. 130 c.p.p. l’errore materiale nel dispositivo che attribuisce a un ricorso una statuizione di inammissibilità non corrispondente alla decisione effettivamente assunta dal Collegio, quando la correzione si limita ad adeguare il testo e non comporta una modifica essenziale dell’atto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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