Cassazione Penale, Sentenza n. 11952/2024 del 21/03/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del 20/07/2023 del GIP del Tribunale di Alessandria che aveva disposto nei loro confronti la custodia cautelare in carcere per il concorso nel tentativo di omicidio di Hektor Toshu e per il concorso nel porto dell'arma da fuoco impiegata. Chiedevano il riesame di tale misura coercitiva.
La decisione
I ricorsi sono stati dichiarati inammissibili per rinuncia: il difensore, munito di procura speciale, ha presentato dichiarazione di rinuncia ai ricorsi. Conseguentemente la Corte ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al versamento di una somma di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre disposto l'invio degli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
Stabilisce le conseguenze economiche dell'inammissibilità del ricorso; comporta la condanna alle spese processuali e, in mancanza di elementi che escludano la colpa nella determinazione dell'inammissibilità, anche il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Prevede gli adempimenti amministrativi a carico della cancelleria a seguito della decisione; qui richiamato per gli obblighi di registrazione e comunicazione conseguenti alla pronuncia.
Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000
Giurisprudenza costituzionale richiamata per il principio secondo cui, per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (ad es. per rinuncia del difensore), è necessario valutare elementi obiettivi che dimostrino l'assenza di responsabilità.
Massime di principio
- La dichiarazione di rinuncia formulata dal difensore munito di procura speciale è efficace a produrre l'inammissibilità del ricorso: è quindi essenziale verificare sempre la presenza e i limiti della procura conferita all'avvocato prima di contare su un ricorso.
- La rinuncia giudiziaria può comportare sanzioni economiche: oltre alle spese processuali, può essere disposta la somma a favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p., salvo prova che escluda la colpa nella rinuncia.
- Se il cliente sostiene di non aver autorizzato la rinuncia, la via difensiva utile è dimostrare l'insussistenza o i limiti della procura conferita al difensore; in assenza di tale prova la rinuncia tiene.
- In casi di impugnazioni avverso misure cautelari (custodia cautelare per reati gravi come tentato omicidio e porto d'arma), è opportuno che il difensore valuti tempestivamente tutte le opposizioni e, prima di rinunciare, acquisisca istruzioni chiare dal cliente per evitare conseguenze economiche e processuali.
- Per evitare la condanna alla somma per la Cassa delle ammende è utile documentare le ragioni della rinuncia (es. scelta strategica condivisa, condizioni oggettive che giustificano l'abbandono del gravame) e, se possibile, ottenere una manifestazione di consenso scritta del cliente.
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