Sentenza del 24/03/2015 n. 2895 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Avviso di accertamento induttivo IRES, IVA,. IRAP a seguito di pvc della GdF - Difetto di motivazione - Illegittimità della rideterminazione del reddito basata esclusivamente su documentazione extracontabile.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato l’avviso di accertamento induttivo ai fini IRES, IVA e IRAP, sostenendo il difetto di motivazione e l’illegittimità della rideterminazione dei ricavi e del reddito fondata esclusivamente su documentazione extracontabile acquisita a seguito di un processo verbale di constatazione della Guardia di Finanza. La vicenda traeva origine dal doppio trasporto di prodotti petroliferi mediante l’utilizzo di una doppia copia dell’esemplare n. 2 del DAS, circostanza ritenuta idonea a far presumere l’esistenza di ricavi non contabilizzati.
La decisione
La Commissione ha ritenuto legittimo il ricorso all’accertamento induttivo. La documentazione extracontabile, valutata unitamente alle irregolarità riscontrate, è stata considerata dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza necessari per la ricostruzione induttiva dei ricavi. È stato inoltre affermato che il proscioglimento del contribuente dagli illeciti penali non rende inutilizzabili, ai fini tributari, gli elementi acquisiti durante le indagini penali o amministrative. L’accertamento è quindi risultato confermato.
Norme richiamate
Articolo 39 del D.P.R. 600/1973
Accertamento induttivo del reddito d’impresa
Consente la ricostruzione induttiva dei ricavi e del reddito quando le irregolarità contabili o gli elementi acquisiti rendono inattendibile la contabilità, purché gli elementi presuntivi siano gravi, precisi e concordanti.
Articolo 54 del D.P.R. 633/1972
Rettifica delle dichiarazioni IVA
Consente all’Amministrazione finanziaria di rettificare l’IVA dichiarata sulla base di elementi presuntivi e documentali idonei a dimostrare operazioni non dichiarate o ricavi occultati.
Principio di autonomia del procedimento tributario rispetto al procedimento penale
Il proscioglimento o l’assoluzione in sede penale non comporta automaticamente l’inutilizzabilità degli elementi acquisiti nel corso delle indagini, che possono essere valutati autonomamente ai fini dell’accertamento tributario.
Massime di principio
- La documentazione extracontabile può giustificare un accertamento induttivo quando è corroborata da ulteriori irregolarità o circostanze oggettive e presenta i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
- La presenza di documenti duplicati o di anomalie nella movimentazione e nel trasporto delle merci può costituire un elemento presuntivo idoneo a dimostrare ricavi non contabilizzati.
- L’Amministrazione finanziaria può utilizzare, ai fini fiscali, elementi emersi in indagini penali o della Guardia di Finanza anche se il contribuente è stato prosciolto, poiché il giudizio tributario e quello penale restano autonomi.
- Il contribuente che contesta un accertamento induttivo deve dimostrare concretamente l’inaffidabilità o l’irrilevanza degli elementi extracontabili e fornire una ricostruzione alternativa attendibile.
- La mera contestazione del difetto di motivazione non è sufficiente se l’avviso consente di comprendere gli elementi posti alla base della pretesa e il percorso logico seguito dall’Amministrazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 mar 2015Sentenza del 24/03/2015 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 24 mar 2015Sentenza del 24/03/2015 n. 117 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 24 mar 2015Sentenza del 24/03/2015 n. 561 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
- Sentenza · 24 mar 2015Sentenza del 24/03/2015 n. 604 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 24 mar 2015Sentenza del 24/03/2015 n. 620 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 24 mar 2015Sentenza del 24/03/2015 n. 646 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →