Sentenza del 24/03/2015 n. 646 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - Sottoscrizione degli avvisi di accertamento in rettifica e accertamenti d'ufficio. Accertamento - Cancellazione di una società del registro delle imprese - Onere della prova.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda, da un lato, la validità della sottoscrizione degli avvisi di accertamento ai sensi dell'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973 e, dall'altro, gli effetti della cancellazione della società dal registro delle imprese. L'avviso deve essere sottoscritto dal capo dell'ufficio oppure da un impiegato della carriera direttiva munito di delega. Non è sufficiente produrre una delega nominativa: l'Amministrazione deve provare anche che il delegato appartenga alla carriera direttiva. Quanto alla cancellazione della società, essa produce normalmente l'estinzione dell'ente; per le società di persone, tuttavia, la pubblicità ha efficacia dichiarativa e l'Amministrazione può superare la presunzione di estinzione dimostrando che la società abbia continuato concretamente a operare dopo la cancellazione.
La decisione
La validità dell'atto impositivo non può essere ritenuta provata dalla sola esibizione della delega nominativa, se l'Amministrazione non dimostra in modo esaustivo che il funzionario delegato appartenga alla carriera direttiva. In materia di cancellazione dal registro delle imprese, l'onere di provare la prosecuzione effettiva dell'attività della società dopo la cancellazione grava sull'Amministrazione, secondo il regime precedente alle modifiche del D.Lgs. n. 175/2014. Per gli obblighi tributari delle società cancellate, il nuovo art. 36 del d.P.R. n. 602/1973 pone invece a carico di liquidatori e soci specifici oneri probatori relativi al pagamento dei debiti tributari e alla distribuzione dell'attivo.
Norme richiamate
Art. 42, commi 1 e 3, d.P.R. n. 600/1973
La sottoscrizione deve essere effettuata dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato.
L'Amministrazione deve dimostrare sia l'esistenza della delega nominativa sia l'appartenenza del delegato alla carriera direttiva; la sola delega non è sufficiente.
Art. 36 d.P.R. n. 602/1973, come modificato dal D.Lgs. n. 175/2014
I liquidatori ... rispondono in proprio del pagamento delle imposte se non provano di aver soddisfatto i crediti tributari anteriormente all'assegnazione di beni ai soci o associati.
Per le responsabilità tributarie connesse alla liquidazione, l'onere probatorio è stato trasferito dall'Amministrazione ai liquidatori e, in determinati casi, ai soci.
Art. 2495 codice civile
Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.
La cancellazione delle società di capitali produce effetto estintivo, secondo la disciplina e la decorrenza temporale individuate dalla giurisprudenza.
Art. 2312 codice civile
Per le società di persone, la cancellazione dal registro ha efficacia dichiarativa e può essere superata mediante la prova della prosecuzione effettiva dell'attività sociale.
Art. 2324 codice civile
La disciplina della responsabilità dopo la cancellazione è applicabile anche alle società in accomandita semplice, nei limiti previsti dalla norma.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenze nn. 4060, 4061 e 4062 del 2010
La cancellazione dal registro delle imprese determina l'estinzione della società, con la decorrenza collegata alla riforma societaria del 2003.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013
Anche per le società di persone la cancellazione comporta una presunzione di estinzione, superabile dall'Amministrazione mediante la prova di una concreta prosecuzione dell'attività.
Massime di principio
- Quando un avviso di accertamento è sottoscritto da un funzionario diverso dal capo dell'ufficio, l'Amministrazione deve provare sia la delega sia la qualifica del delegato come impiegato della carriera direttiva.
- La contestazione della sottoscrizione può essere decisiva se l'Amministrazione non produce documentazione completa sulla qualifica e sui poteri del firmatario.
- La cancellazione dal registro delle imprese costituisce normalmente indice di estinzione della società; per superare tale effetto occorre dimostrare una prosecuzione reale e concreta dell'attività dopo la cancellazione.
- Nel regime anteriore al D.Lgs. n. 175/2014, la prova della prosecuzione dell'attività della società cancellata gravava sull'Amministrazione finanziaria.
- Nel regime successivo alle modifiche normative, soci e liquidatori possono essere chiamati a dimostrare di aver soddisfatto i crediti tributari prima della distribuzione dell'attivo o di aver pagato crediti di grado superiore.
- La disciplina applicabile deve essere individuata considerando sia il tipo di società sia la data della cancellazione e quella di entrata in vigore delle modifiche normative.
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