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Sentenza

Sentenza del 24/03/2015 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Sondrio

ACCERTAMENTO - Indagini bancarie - Onere della prova.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda un accertamento tributario fondato sulle movimentazioni di conti correnti bancari utilizzati o riferibili a soci, amministratori e procuratori generali della società. La società contestava la rilevanza fiscale delle operazioni bancarie, sostenendo che non fossero riferibili alla propria attività d'impresa o a operazioni imponibili.

La decisione

Il principio applicato è che, ai sensi dell'art. 32 del d.P.R. 600/1973, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio mediante l'esibizione dei dati e degli elementi risultanti dai conti correnti. Si determina quindi un'inversione dell'onere della prova: spetta al contribuente dimostrare, con riferimento a ciascuna movimentazione, che essa non è collegata ad operazioni imponibili. Nel caso della società, tale prova deve riguardare anche le operazioni effettuate dai soci, amministratori e procuratori generali, dimostrandone concretamente l'estraneità all'attività d'impresa. La pretesa dell'Amministrazione risulta pertanto confermata in assenza di una prova analitica contraria.

Norme richiamate

  • Art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    I dati e gli elementi risultanti dai conti correnti possono fondare l'accertamento fiscale. L'Amministrazione finanziaria soddisfa il proprio onere probatorio producendo tali risultanze, mentre il contribuente deve dimostrare analiticamente che le singole movimentazioni non si riferiscono a operazioni imponibili. Per una società, la prova deve riguardare anche le operazioni eseguite da soci, amministratori e procuratori generali, quando siano riferibili o potenzialmente riferibili all'impresa.

Massime di principio

  • Quando l'accertamento si fonda su indagini bancarie, la produzione dei dati dei conti correnti è normalmente sufficiente a sostenere la pretesa dell'Amministrazione finanziaria.
  • Il contribuente non può limitarsi a contestazioni generiche: deve fornire una spiegazione specifica e documentata per ogni versamento o prelevamento contestato.
  • Per le società, le operazioni effettuate sui conti da soci, amministratori o procuratori generali possono essere imputate all'attività d'impresa salvo prova concreta della loro estraneità.
  • La prova contraria deve dimostrare l'origine non imponibile, personale o comunque estranea all'impresa delle movimentazioni, collegandola analiticamente alle singole operazioni.
  • In assenza di documentazione puntuale, prevalgono le presunzioni derivanti dalle movimentazioni bancarie previste dalla normativa tributaria.

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