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Sentenza

Sentenza del 24/03/2015 n. 604 - Comm. Trib. Prov. Genova

Accertamento - indagini finanziarie - conti correnti intestati a terzi - riconducibilità - necessità della prova - onere dell'Ufficio - art. 32, D.P.R. n. 600/73 - art. 51. D.P.R. n. 633/72

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il principio affermato è che la mera esistenza di un rapporto familiare tra il contribuente e l'intestatario del conto non è sufficiente a imputare al contribuente i versamenti e i prelevamenti. L'Amministrazione finanziaria deve fornire un'adeguata prova della riferibilità sostanziale delle operazioni al soggetto verificato. In assenza di tale prova, l'utilizzo dei movimenti dei conti di terzi non è giustificato.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'utilizzabilità, nell'ambito delle indagini finanziarie, dei movimenti bancari relativi a conti correnti formalmente intestati a familiari del contribuente. Per i conti intestati direttamente al soggetto verificato opera la presunzione legale prevista dagli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui versamenti e prelevamenti possono essere considerati ricavi o compensi non dichiarati, salvo giustificazione. Quando, invece, i conti sono intestati a terzi, anche se familiari, tale presunzione non può essere automaticamente estesa al contribuente: l'Ufficio deve dimostrare concretamente che le movimentazioni siano a lui riferibili.

Norme richiamate

  • Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973

    La presunzione legale relativa ai versamenti e ai prelevamenti bancari opera direttamente con riferimento ai conti intestati al contribuente, ma non si estende automaticamente ai conti intestati a soggetti terzi.

  • Art. 51 del D.P.R. n. 633/1972

    Nell'ambito dell'accertamento IVA, i movimenti dei conti del contribuente possono fondare la presunzione di operazioni non dichiarate; per i conti intestati a terzi è necessaria una prova specifica della loro riferibilità al contribuente.

Massime di principio

  • La presunzione bancaria opera automaticamente per i conti intestati al contribuente, ma non per quelli intestati a familiari o ad altri terzi.
  • Il vincolo familiare costituisce, al più, un elemento indiziario e non dimostra da solo che il contribuente disponga effettivamente del conto o sia il beneficiario delle movimentazioni.
  • Quando l'Ufficio utilizza conti di terzi, deve indicare e provare elementi concreti di riconducibilità, quali deleghe operative, disponibilità effettiva del conto, commistione patrimoniale, provenienza dei fondi o collegamenti con l'attività del contribuente.
  • In assenza di una prova specifica della riferibilità delle operazioni, i versamenti e i prelevamenti del conto del familiare non possono essere imputati al contribuente come ricavi o compensi non dichiarati.
  • Il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando la separata titolarità del conto, l'assenza di poteri dispositivi o di benefici economici e la mancata dimostrazione, da parte dell'Ufficio, del collegamento tra i movimenti bancari e la propria attività.

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