Sentenza del 24/03/2015 n. 604 - Comm. Trib. Prov. Genova
Accertamento - indagini finanziarie - conti correnti intestati a terzi - riconducibilità - necessità della prova - onere dell'Ufficio - art. 32, D.P.R. n. 600/73 - art. 51. D.P.R. n. 633/72
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che la mera esistenza di un rapporto familiare tra il contribuente e l'intestatario del conto non è sufficiente a imputare al contribuente i versamenti e i prelevamenti. L'Amministrazione finanziaria deve fornire un'adeguata prova della riferibilità sostanziale delle operazioni al soggetto verificato. In assenza di tale prova, l'utilizzo dei movimenti dei conti di terzi non è giustificato.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda l'utilizzabilità, nell'ambito delle indagini finanziarie, dei movimenti bancari relativi a conti correnti formalmente intestati a familiari del contribuente. Per i conti intestati direttamente al soggetto verificato opera la presunzione legale prevista dagli artt. 32 del D.P.R. n. 600/1973 e 51 del D.P.R. n. 633/1972, secondo cui versamenti e prelevamenti possono essere considerati ricavi o compensi non dichiarati, salvo giustificazione. Quando, invece, i conti sono intestati a terzi, anche se familiari, tale presunzione non può essere automaticamente estesa al contribuente: l'Ufficio deve dimostrare concretamente che le movimentazioni siano a lui riferibili.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
La presunzione legale relativa ai versamenti e ai prelevamenti bancari opera direttamente con riferimento ai conti intestati al contribuente, ma non si estende automaticamente ai conti intestati a soggetti terzi.
Art. 51 del D.P.R. n. 633/1972
Nell'ambito dell'accertamento IVA, i movimenti dei conti del contribuente possono fondare la presunzione di operazioni non dichiarate; per i conti intestati a terzi è necessaria una prova specifica della loro riferibilità al contribuente.
Massime di principio
- La presunzione bancaria opera automaticamente per i conti intestati al contribuente, ma non per quelli intestati a familiari o ad altri terzi.
- Il vincolo familiare costituisce, al più, un elemento indiziario e non dimostra da solo che il contribuente disponga effettivamente del conto o sia il beneficiario delle movimentazioni.
- Quando l'Ufficio utilizza conti di terzi, deve indicare e provare elementi concreti di riconducibilità, quali deleghe operative, disponibilità effettiva del conto, commistione patrimoniale, provenienza dei fondi o collegamenti con l'attività del contribuente.
- In assenza di una prova specifica della riferibilità delle operazioni, i versamenti e i prelevamenti del conto del familiare non possono essere imputati al contribuente come ricavi o compensi non dichiarati.
- Il contribuente può contestare l'accertamento evidenziando la separata titolarità del conto, l'assenza di poteri dispositivi o di benefici economici e la mancata dimostrazione, da parte dell'Ufficio, del collegamento tra i movimenti bancari e la propria attività.
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