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Sentenza

Sentenza del 24/03/2015 n. 561 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

ACCERTAMENTO IMPOSTE - RADDOPPIO DEI TERMINI PER REATOTRIBUTARIO - ONERE DEL GIUDICE DI VERIFICARE IL PRESUPPOSTO - MANCATA ALLEGAZIONEDELLA DENUNCIA - ILLEGITTIMITA' ACCERTAMENTO IMPOSTE - RADDOPPIO DEI TERMINI PER REATOTRIBUTARIO - MAGGIORI REDDITI SOCIETARI ACCERTATI - IMPUTAZIONE AI SOCI PERTRASPARENZA - APPLICABILITA' DEL RADDOPPIO DEI TERMINI AI SOCI - ILLEGITTIMITA'.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

È stata ritenuta illegittima l'applicazione del termine raddoppiato nei confronti dei soci. La mancata allegazione della denuncia penale impediva al giudice di verificare la sussistenza dei validi indizi di reato necessari per il raddoppio; inoltre, il raddoppio operante, eventualmente, nei confronti della società non poteva essere automaticamente applicato ai soci per il solo effetto dell'imputazione per trasparenza dei maggiori redditi.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguardava la legittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale in presenza di una denuncia penale per un possibile reato tributario. Il giudice deve verificare, con una valutazione prognostica riferita al momento in cui la denuncia è stata presentata, l'esistenza di indizi idonei a configurare un reato. La denuncia penale deve essere allegata o comunque resa disponibile, perché solo così il contribuente e il giudice possono verificare il presupposto del raddoppio. Inoltre, il raddoppio eventualmente applicabile alla società non si estende automaticamente ai soci, ai quali sono imputati per trasparenza i maggiori redditi societari, poiché la responsabilità penale è personale e non risultava contestata ai soci una specifica violazione tributaria tale da imporre una denuncia penale nei loro confronti.

Norme richiamate

  • Art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973

    raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000

    Il raddoppio non opera automaticamente: il giudice deve verificare l'esistenza di elementi concreti e validi indizi di reato, mediante una valutazione prognostica riferita al momento della denuncia. La denuncia deve essere conoscibile e, secondo il principio richiamato, la sua mancata allegazione può determinare l'illegittimità del termine prorogato.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 247/2011

    valutazione mediante un giudizio di "prognosi postuma" dell'esistenza di validi indizi di reato

    Il giudice tributario deve verificare se, al momento in cui l'obbligo di denuncia avrebbe dovuto essere adempiuto, esistessero elementi idonei a far ritenere configurabile un reato tributario, senza basarsi esclusivamente sull'esito successivo del procedimento penale.

  • Principio di personalità della responsabilità penale

    la responsabilità penale è personale

    Il raddoppio dei termini deve essere valutato individualmente. La posizione penale della società non può automaticamente produrre effetti sui soci, anche quando i redditi della società siano imputati loro per trasparenza.

Massime di principio

  • Il raddoppio dei termini di accertamento richiede una verifica concreta dell'esistenza di indizi di reato e non può essere applicato in modo automatico o meramente presuntivo.
  • Il contribuente deve poter conoscere la denuncia penale e le ipotesi di reato contestate; l'assenza della denuncia dagli atti può impedire il controllo giudiziale sul presupposto del raddoppio.
  • La verifica del raddoppio deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente al momento della denuncia, non sulla base del solo esito finale del procedimento penale.
  • In caso di società trasparente, il raddoppio applicabile alla società non si trasferisce automaticamente ai soci: per ciascun soggetto deve sussistere una specifica violazione tributaria penalmente rilevante.
  • L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, per ogni contribuente interessato, sia la tempestività dell'accertamento sia la concreta sussistenza dei presupposti del termine raddoppiato.

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