Sentenza del 24/03/2015 n. 561 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto
ACCERTAMENTO IMPOSTE - RADDOPPIO DEI TERMINI PER REATOTRIBUTARIO - ONERE DEL GIUDICE DI VERIFICARE IL PRESUPPOSTO - MANCATA ALLEGAZIONEDELLA DENUNCIA - ILLEGITTIMITA' ACCERTAMENTO IMPOSTE - RADDOPPIO DEI TERMINI PER REATOTRIBUTARIO - MAGGIORI REDDITI SOCIETARI ACCERTATI - IMPUTAZIONE AI SOCI PERTRASPARENZA - APPLICABILITA' DEL RADDOPPIO DEI TERMINI AI SOCI - ILLEGITTIMITA'.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stata ritenuta illegittima l'applicazione del termine raddoppiato nei confronti dei soci. La mancata allegazione della denuncia penale impediva al giudice di verificare la sussistenza dei validi indizi di reato necessari per il raddoppio; inoltre, il raddoppio operante, eventualmente, nei confronti della società non poteva essere automaticamente applicato ai soci per il solo effetto dell'imputazione per trasparenza dei maggiori redditi.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava la legittimità del raddoppio dei termini per l'accertamento fiscale in presenza di una denuncia penale per un possibile reato tributario. Il giudice deve verificare, con una valutazione prognostica riferita al momento in cui la denuncia è stata presentata, l'esistenza di indizi idonei a configurare un reato. La denuncia penale deve essere allegata o comunque resa disponibile, perché solo così il contribuente e il giudice possono verificare il presupposto del raddoppio. Inoltre, il raddoppio eventualmente applicabile alla società non si estende automaticamente ai soci, ai quali sono imputati per trasparenza i maggiori redditi societari, poiché la responsabilità penale è personale e non risultava contestata ai soci una specifica violazione tributaria tale da imporre una denuncia penale nei loro confronti.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, D.P.R. 600/1973
raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte in presenza di violazioni che comportano l'obbligo di denuncia per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 74/2000
Il raddoppio non opera automaticamente: il giudice deve verificare l'esistenza di elementi concreti e validi indizi di reato, mediante una valutazione prognostica riferita al momento della denuncia. La denuncia deve essere conoscibile e, secondo il principio richiamato, la sua mancata allegazione può determinare l'illegittimità del termine prorogato.
Sentenza della Corte costituzionale n. 247/2011
valutazione mediante un giudizio di "prognosi postuma" dell'esistenza di validi indizi di reato
Il giudice tributario deve verificare se, al momento in cui l'obbligo di denuncia avrebbe dovuto essere adempiuto, esistessero elementi idonei a far ritenere configurabile un reato tributario, senza basarsi esclusivamente sull'esito successivo del procedimento penale.
Principio di personalità della responsabilità penale
la responsabilità penale è personale
Il raddoppio dei termini deve essere valutato individualmente. La posizione penale della società non può automaticamente produrre effetti sui soci, anche quando i redditi della società siano imputati loro per trasparenza.
Massime di principio
- Il raddoppio dei termini di accertamento richiede una verifica concreta dell'esistenza di indizi di reato e non può essere applicato in modo automatico o meramente presuntivo.
- Il contribuente deve poter conoscere la denuncia penale e le ipotesi di reato contestate; l'assenza della denuncia dagli atti può impedire il controllo giudiziale sul presupposto del raddoppio.
- La verifica del raddoppio deve essere effettuata con riferimento alla situazione esistente al momento della denuncia, non sulla base del solo esito finale del procedimento penale.
- In caso di società trasparente, il raddoppio applicabile alla società non si trasferisce automaticamente ai soci: per ciascun soggetto deve sussistere una specifica violazione tributaria penalmente rilevante.
- L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare, per ogni contribuente interessato, sia la tempestività dell'accertamento sia la concreta sussistenza dei presupposti del termine raddoppiato.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 24 mar 2015Sentenza del 24/03/2015 n. 35 - Comm. Trib. Prov. Sondrio
- Sentenza · 24 mar 2015Sentenza del 24/03/2015 n. 117 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
- Sentenza · 24 mar 2015Sentenza del 24/03/2015 n. 604 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 24 mar 2015Sentenza del 24/03/2015 n. 620 - Comm. Trib. Prov. Genova
- Sentenza · 24 mar 2015Sentenza del 24/03/2015 n. 646 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
- Sentenza · 24 mar 2015Sentenza del 24/03/2015 n. 1129 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →