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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31802/2025 del 23/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva confermato la concessione, da parte del magistrato di sorveglianza di Pavia, di un permesso di necessità ex art. 30, comma 2, Ord. pen., per consentire al detenuto di partecipare a uno spettacolo teatrale fuori dal carcere. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale esteso l'ambito applicativo dell'art. 30 oltre i casi familiari eccezionali, utilizzandolo per finalità trattamentali e di risocializzazione che, secondo il Procuratore, sono disciplinate da altri istituti (in particolare il permesso-premio di cui all'art. 30-ter e le attività trattamentali previste dagli artt. 27 e 17 Ord. pen.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato e ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata e il provvedimento del magistrato di sorveglianza. La Corte ha statuito che l'art. 30 Ord. pen. (permessi per imminente pericolo di vita o eventi familiari di particolare gravità) è funzionalmente rivolto alla tutela della vita familiare del detenuto e non può essere esteso a eventi di natura trattamentale, culturale o lavorativa che non abbiano correlazione con la "sfera familiare". La Corte ha richiamato norme e giurisprudenza che distinguono gli strumenti per la rieducazione e la risocializzazione (art. 27, art. 17, art. 30-ter) dall'istituto del permesso di necessità di cui all'art. 30, comma 2, e ha precisato che, in presenza di un chiaro tenore letterale della norma, non è consentito al giudice operare un'integrazione estensiva della volontà del legislatore.

Norme richiamate

  • art. 30 Ord. pen.

    Consente permessi esclusivamente per l'imminente pericolo di vita di un familiare o, eccezionalmente, per eventi familiari di particolare gravità; richiede correlazione con la vita familiare del detenuto e non può essere utilizzato per finalità trattamentali o di risocializzazione generiche.

  • art. 30-ter Ord. pen.

    Strumento previsto per i permessi-premio finalizzati al recupero sociale e alla partecipazione a percorsi trattamentali e di reinserimento; non può essere surrogato dall'art. 30 quando mancano i requisiti familiari richiesti da quest'ultimo.

  • art. 28 Ord. pen.

    Impone particolare cura nel mantenimento, miglioramento o ristabilimento delle relazioni dei detenuti con le famiglie, giustificando l'ambito familiare dei permessi ex art. 30.

  • art. 27 Ord. pen.

    Favorisce l'organizzazione di attività culturali, sportive e ricreative nell'ambito del trattamento rieducativo, come strumenti alternativi per attività non riconducibili alla sfera familiare.

  • art. 17 Ord. pen.

    Prevede l'apertura del percorso rieducativo a soggetti privati e associazioni pubbliche, consentendo modalità organizzative diverse per iniziative trattamentali senza ricorrere ai permessi di necessità.

  • Giurisprudenza Sez.1, n. 33400 del 29/04/2024 (Rv. 286695)

    Conferma che per l'art. 30, comma 2, rilevano eccezionalità, particolare gravità dell'evento e correlazione con la vita familiare; la pericolosità del detenuto rileva solo ai fini delle cautele esecutive.

  • Giurisprudenza Sez.1, n. 38220 del 01/04/2019 (Rv. 276846)

    Ha annullato precedenti concessioni di permessi di necessità concesse per eventi rientranti nel programma trattamentale ma non riconducibili alla sfera familiare, ribadendo il corretto ambito applicativo dell'art. 30.

  • Sez. U, n. 1626/2021 (Bottari)

    Principio secondo cui il giudice non può, tramite interpretazione estensiva, attribuire al diritto vivente una funzione integrativa della volontà legislativa; in presenza di chiaro tenore letterale deve prevalere il sindacato di legittimità costituzionale.

Massime di principio

  • L'art. 30, comma 2, Ord. pen. va interpretato restrittivamente: riguarda solo eventi familiari eccezionali e di particolare gravità o situazioni di imminente pericolo di vita di un familiare.
  • Le esigenze di rieducazione e risocializzazione del detenuto vanno soddisfatte con gli strumenti previsti dall'ordinamento (art. 27, art. 17, art. 30-ter), non mediante un'estensione dell'istituto del permesso di necessità.
  • In caso di dubbio tra applicazione letterale della norma e interpretazione estensiva per ragioni trattamentali, il giudice non può sostituirsi al legislatore e deve rispettare la vocazione normativa originaria, salvo intervento di legittimità costituzionale.
  • La valutazione della pericolosità del detenuto incide sulle cautele esecutive da adottare (es. scorta), ma non amplia il campo di applicazione soggettivo dell'art. 30.
  • Quando una iniziativa esterna è ritenuta utile al percorso trattamentale del detenuto, essa dovrebbe essere organizzata attraverso modalità e istituti idonei (permessi-premio, progetti trattamentali, partecipazione di associazioni), non con permessi di necessità non previsti per tale scopo.

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