Cassazione Civile, Ordinanza n. 19215/2023 del 06/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
Una società di autotrasporto aveva proposto opposizione allo stato passivo di una procedura di amministrazione straordinaria, chiedendo l’ammissione in prededuzione di un credito di euro 510.070,27 per trasporti di merce eseguiti per la società in crisi. Il Tribunale aveva respinto la domanda ritenendo che la documentazione prodotta non consentisse di identificare con sufficiente precisione l’oggetto dei trasporti e, comunque, che la prededuzione non potesse essere riconosciuta per prestazioni non riferibili ai soli impianti/altoforni dello stabilimento di Taranto. Nel ricorso per cassazione la società creditrice ha dedotto tre motivi: (1) violazione degli artt. 99 l.f., 24 e 111 Cost., sostenendo che la delega della trattazione al giudice relatore avrebbe impedito una piena discussione davanti al collegio; (2) violazione dell’art. 111-bis l.f. e ultrapetizione, perché i commissari straordinari non si erano costituiti e quindi non avrebbero contestato la prededucibilità richiesta; (3) violazione delle norme speciali sulla prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto nei confronti di ILVA, lamentando che il Tribunale avesse ristretto indebitamente la prededucibilità alle sole prestazioni funzionali ai soli altoforni dello stabilimento di Taranto, escludendo i trasporti di materie prime e prodotti comunque inseriti nel processo produttivo della società strategica.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati il primo e il secondo motivo: ha affermato che, nel rito speciale dell’opposizione allo stato passivo, la trattazione davanti al giudice delegato/relatore e la successiva decisione collegiale sono conformi all’art. 99 l.f., senza necessità di applicare le regole del rito ordinario; inoltre, ha ribadito che la mancata costituzione dei commissari non vincola il giudice, potendo questi rilevare d’ufficio le questioni relative all’ammissione al passivo. È stato invece accolto il terzo motivo: la Corte ha interpretato la disciplina speciale sulla prededuzione dei crediti delle imprese di autotrasporto per ILVA nel senso che rileva il nesso tra la prestazione e la funzionalità dell’attività produttiva dell’impresa strategica nel suo complesso, non solo rispetto a uno specifico stabilimento o a una specifica fase del ciclo produttivo. Ha quindi cassato il decreto impugnato e rinviato al Tribunale di Milano, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
nella formulazione derivante dalle modifiche di cui al d.lgs. n. 169 del 2007
Nel rito dell’opposizione allo stato passivo la trattazione può svolgersi davanti al collegio o a un componente delegato; la decisione collegiale successiva è coerente con la deformalizzazione del procedimento e non richiede l’applicazione delle regole del rito ordinario.
Richiamato come base del rito speciale delle impugnazioni dello stato passivo.
La mancata costituzione dei commissari straordinari non comporta accoglimento automatico della domanda di ammissione al passivo.
art. 3, comma 1-ter, d.l. n. 347 del 2003
Prevede una specifica e derogatoria ipotesi di prededuzione per determinati crediti connessi al contesto produttivo ILVA; essendo norma eccezionale, è di stretta interpretazione.
art. 8, comma 1-bis, l. n. 123 del 2017
La disposizione interpretativa amplia il perimetro della prededuzione per i crediti delle imprese di autotrasporto, collegandola alla funzionalità degli impianti produttivi ILVA e non soltanto a uno specifico stabilimento o a una singola fase produttiva.
Richiamato quale principio generale rispetto al quale la prededuzione speciale opera come deroga eccezionale.
artt. 24 e 111 Cost.
Richiamati a sostegno della censura sul diritto di difesa e sul giusto processo, ma ritenuti non violati nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel rito dell’opposizione allo stato passivo, la trattazione davanti al giudice delegato o a un componente del collegio e la successiva decisione del collegio sono compatibili con la struttura deformalizzata del procedimento speciale, senza che occorra applicare le forme del rito ordinario.
- Nel procedimento di verifica del passivo, il principio di non contestazione non determina l’ammissione automatica del credito: il giudice conserva il potere-dovere di verificare d’ufficio i presupposti dell’ammissione e può rilevare le relative questioni anche in assenza di contestazione della procedura.
- Le norme che attribuiscono la prededuzione a crediti verso imprese strategiche in amministrazione straordinaria costituiscono discipline eccezionali e vanno interpretate restrittivamente, ma la loro interpretazione deve restare coerente con la finalità della continuità produttiva perseguita dal legislatore.
- Per i crediti delle imprese di autotrasporto collegati all’attività di una società strategica in crisi, il requisito della prededuzione va verificato in rapporto alla funzionalità dell’attività produttiva dell’impresa nel suo complesso, senza limitare la tutela a un singolo stabilimento o a una specifica fase del ciclo industriale, quando la norma non imponga tale restrizione.
- Quando la documentazione consente di accertare che il trasporto è funzionale all’attività produttiva dell’impresa strategica, non è decisivo che il bene trasportato sia destinato a un’area produttiva specifica, se la disciplina speciale collega la prededuzione alla funzionalità dell’impianto o dell’attività industriale in senso complessivo.
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