Cassazione Penale, Sentenza n. 34168/2025 del 17/10/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso verteva sull'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. in relazione al reato di cui all'art. 589-bis c.p. (omicidio stradale). La Corte territoriale aveva inizialmente negato la non punibilità sostenendo che la pena edittale prevista dall'art. 589-bis non lo consentiva, senza considerare che era stata applicata l'attenuante speciale di cui al comma 7 del medesimo art. 589-bis, che ha effetto speciale e può incidere sulla rilevanza della pena ai fini dell'art. 131-bis. La Corte di Cassazione ha rilevato l'errore di diritto e ha annullato la precedente sentenza rimettendo il processo alla Corte d'appello per nuovo esame; la Corte di appello, nel nuovo esame, ha nuovamente escluso la non punibilità motivando sulla gravità del danno (decesso della vittima), sulla gravità della condotta (ostacolo chiaramente visibile e comportamento) e sull'assenza di elementi probatori favorevoli forniti dall'imputato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato la sentenza di primo rinvio (8/11/2021) per errore di diritto e ha rimesso la causa alla Corte di Appello per nuovo esame, rilevando che la circostanza speciale di cui al comma 7 dell'art. 589-bis è "a effetto speciale" e pertanto deve essere considerata nella valutazione della rilevanza della pena ai fini dell'art. 131-bis. In sede di rinvio la Corte di Appello ha comunque escluso la causa di non punibilità motivando sulla gravitaà del danno e della condotta e sull'assenza di elementi favorevoli dall'imputato; la Cassazione ha ritenuto legittima la rivalutazione del giudice di rinvio e ha osservato che il giudice di rinvio dispone di pieni poteri di cognizione, restando vincolato solo dai limiti del giudicato interno. Nel complesso, la decisione di merito che ha escluso la non punibilità è stata adeguatamente motivata sulla base degli elementi di fatto (e quindi il risultato pratico ha confermato l'esclusione della non punibilità).
Norme richiamate
Norma sull'omicidio stradale; il comma 7 costituisce una circostanza "a effetto speciale" che comporta una diminuzione di pena fino alla metà e pertanto può essere considerata ai fini della valutazione della rilevanza della pena per l'applicazione dell'art. 131-bis.
Causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto: la pena detentiva rilevante ai fini dell'art. 131-bis non tiene conto delle circostanze in generale, salvo quelle "a effetto speciale"; dunque riduzioni previste da circostanze speciali (es. comma 7 art. 589-bis) devono essere valutate.
Criteri per la determinazione della pena (e parametri rilevanti nella valutazione della misura della pena): non è necessario richiamare tutti i criteri del primo comma, ma solo quelli ritenuti rilevanti nella motivazione.
Massime di principio
- Nella valutazione della causa di non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis occorre prendere in considerazione le riduzioni di pena derivanti da circostanze "a effetto speciale": tali circostanze possono incidere sulla pena rilevante e, quindi, sull'applicabilità della non punibilità.
- Il giudice di merito, anche in sede di rinvio dopo annullamento per vizio di motivazione, ha pieni poteri di cognizione e può rivalutare il compendio probatorio nel suo insieme; non è vincolato a limitarsi ai soli punti indicati nella sentenza di annullamento.
- La gravitaà del danno (es. decesso della vittima) e la gravitaà della condotta sono elementi decisivi che possono escludere l'applicazione della causa di non punibilità anche se esistono attenuanti; la motivazione del giudice deve esplicitare quali criteri rilevanti (di quelli dell'art. 133 c.p.) sono stati considerati.
- Al ricorrente conviene allegare e documentare elementi favorevoli (circostanze attenuanti, modalità concreta dell'evento, comportamento colposo marginale, collaborazione, mancata prevedibilità dell'evento, ecc.) giacché l'assenza di elementi probatori in favore rende più agevole la conferma del diniego di non punibilità.
- Nella motivazione il giudice non deve necessariamente esaminare tutti i criteri previsti dall'art. 133 c.p., ma deve indicare quelli effettivamente ritenuti rilevanti e spiegare perché portano ad escludere (o ad ammettere) la causa di non punibilità.
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