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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26318/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per presunta mancata acquisizione della prova dell'omologazione e delle revisioni periodiche dell'etilometro, deducendo incongruità tra due diverse rilevazioni (1,28 g/l e 1,12 g/l) e l'affermazione di lucidità dell'imputato; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., per valorizzare tenuità e circostanze favorevoli (collaborazione, occasionalità, strada poco trafficata); 3) omissione della Corte di appello nel motivare il diniego del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale (art. 175 c.p.).

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato i primi due motivi e accolto il terzo: ha confermato la responsabilità penale di Roberto Bisio per guida in stato di ebbrezza (art. 186 co.4 lett. b D.Lgs. 285/1992) con pena di 30 giorni di arresto, ammenda di euro 1.200,00, sospensione della patente per 6 mesi e beneficio della sospensione condizionale della pena; ha ritenuto infondato il dubbio sul funzionamento dell'etilometro perché l'onere di allegazione di elementi specifici atti a mettere in discussione omologazione/revisioni grava sull'imputato; ha ritenuto infondato il motivo relativo all'art. 131-bis per via dell'alto tasso alcolemico e della condotta pericolosa; ha però annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata motivazione sulla non menzione, rimettendo tale questione a diversa sezione della Corte d'Appello di Genova per nuovo giudizio. È dichiarata irrevocabile la sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale (art. 624 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 186, comma 4, lett. b), d.lgs 30 aprile 1992 n. 285

    La norma incrimina la guida in stato di ebbrezza con soglie di tasso alcolemico; applicata per la condanna dato il valore rilevato (1,28 e 1,12 g/l) e la pericolosità della condotta.

  • art. 379 Reg. Esec. CdS (commi 6,7,8)

    Prevede omologazione e verifiche periodiche dell'etilometro; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'onere probatorio attivo circa la validità dello strumento grava sull'accusato che contesti il buon funzionamento mediante specifici elementi.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è astrattamente applicabile anche a reati con soglie, ma richiede valutazione complessiva e motivata di tutte le circostanze; nel caso l'alto tasso alcolemico e la pericolosità hanno escluso l'applicazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e per valutare la gravità della condotta: la Corte ha ritenuto sufficiente l'indicazione delle circostanze ritenute rilevanti (tasso elevato e modalità di guida) per escludere la tenuità.

  • art. 175 cod. pen.

    Regola il beneficio della non menzione; è discrezionale e finalizzato all'emenda, ma quando il giudice ne nega la concessione deve motivare in base agli elementi dell'art. 133 c.p.; la mancata motivazione ha comportato annullamento e rinvio.

  • art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Consente il vizio di motivazione quale motivo di cassazione: la corte ha ritenuto sussistente tale vizio in relazione alla mancata motivazione sulla non menzione.

  • art. 624 cod. proc. pen.

    Dispositivo che disciplina l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla responsabilità penale; la Corte ha dichiarato l'irrevocabilità della condanna quanto alla responsabilità, pur rimandando la questione della non menzione.

Massime di principio

  • Quando si contesta l'attendibilità dei risultati dell'etilometro, l'onere di allegazione di elementi specifici idonei a far dubitare dell'omologazione o delle revisioni periodiche grava sull'imputato; mere asserzioni apodittiche o la dichiarazione di lucidità non sono sufficienti.
  • La pubblica accusa non è sempre tenuta a produrre preventivamente certificati di omologazione e revisioni dell'apparecchio: la verifica processuale di tali adempimenti può essere sollecitata dall'imputato con specifiche allegazioni.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) può essere teoricamente applicata anche ai reati con soglie di rilevanza (come l'illecito da alcol), ma il giudice deve compiere una valutazione complessiva e motivata; tassi alcolemici significativamente elevati e comportamenti di guida pericolosi tendono a escluderne l'applicazione.
  • Il beneficio della non menzione è discrezionale e fondato sul principio della emenda: se il giudice nega la non menzione deve motivare espressamente sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; la mancata motivazione costituisce vizio che può determinare annullamento parziale della sentenza.
  • Anche se un ricorso in Cassazione ottiene accoglimento limitato a vizi motivazionali su benefici accessori (es. non menzione), la dichiarazione di irrevocabilità della responsabilità penale può comunque preservare la condanna sostanziale mentre si rimette la sola questione procedurale o del beneficio alla corte di merito.

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