Cassazione Penale, Sentenza n. 26318/2025 del 18/07/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per presunta mancata acquisizione della prova dell'omologazione e delle revisioni periodiche dell'etilometro, deducendo incongruità tra due diverse rilevazioni (1,28 g/l e 1,12 g/l) e l'affermazione di lucidità dell'imputato; 2) mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., per valorizzare tenuità e circostanze favorevoli (collaborazione, occasionalità, strada poco trafficata); 3) omissione della Corte di appello nel motivare il diniego del beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale (art. 175 c.p.).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato i primi due motivi e accolto il terzo: ha confermato la responsabilità penale di Roberto Bisio per guida in stato di ebbrezza (art. 186 co.4 lett. b D.Lgs. 285/1992) con pena di 30 giorni di arresto, ammenda di euro 1.200,00, sospensione della patente per 6 mesi e beneficio della sospensione condizionale della pena; ha ritenuto infondato il dubbio sul funzionamento dell'etilometro perché l'onere di allegazione di elementi specifici atti a mettere in discussione omologazione/revisioni grava sull'imputato; ha ritenuto infondato il motivo relativo all'art. 131-bis per via dell'alto tasso alcolemico e della condotta pericolosa; ha però annullato la sentenza impugnata limitatamente alla mancata motivazione sulla non menzione, rimettendo tale questione a diversa sezione della Corte d'Appello di Genova per nuovo giudizio. È dichiarata irrevocabile la sentenza in ordine all'affermazione della responsabilità penale (art. 624 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 186, comma 4, lett. b), d.lgs 30 aprile 1992 n. 285
La norma incrimina la guida in stato di ebbrezza con soglie di tasso alcolemico; applicata per la condanna dato il valore rilevato (1,28 e 1,12 g/l) e la pericolosità della condotta.
art. 379 Reg. Esec. CdS (commi 6,7,8)
Prevede omologazione e verifiche periodiche dell'etilometro; la Corte ha richiamato la giurisprudenza secondo cui l'onere probatorio attivo circa la validità dello strumento grava sull'accusato che contesti il buon funzionamento mediante specifici elementi.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è astrattamente applicabile anche a reati con soglie, ma richiede valutazione complessiva e motivata di tutte le circostanze; nel caso l'alto tasso alcolemico e la pericolosità hanno escluso l'applicazione.
Criteri per la determinazione della pena e per valutare la gravità della condotta: la Corte ha ritenuto sufficiente l'indicazione delle circostanze ritenute rilevanti (tasso elevato e modalità di guida) per escludere la tenuità.
Regola il beneficio della non menzione; è discrezionale e finalizzato all'emenda, ma quando il giudice ne nega la concessione deve motivare in base agli elementi dell'art. 133 c.p.; la mancata motivazione ha comportato annullamento e rinvio.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
Consente il vizio di motivazione quale motivo di cassazione: la corte ha ritenuto sussistente tale vizio in relazione alla mancata motivazione sulla non menzione.
Dispositivo che disciplina l'irrevocabilità della sentenza in ordine alla responsabilità penale; la Corte ha dichiarato l'irrevocabilità della condanna quanto alla responsabilità, pur rimandando la questione della non menzione.
Massime di principio
- Quando si contesta l'attendibilità dei risultati dell'etilometro, l'onere di allegazione di elementi specifici idonei a far dubitare dell'omologazione o delle revisioni periodiche grava sull'imputato; mere asserzioni apodittiche o la dichiarazione di lucidità non sono sufficienti.
- La pubblica accusa non è sempre tenuta a produrre preventivamente certificati di omologazione e revisioni dell'apparecchio: la verifica processuale di tali adempimenti può essere sollecitata dall'imputato con specifiche allegazioni.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis) può essere teoricamente applicata anche ai reati con soglie di rilevanza (come l'illecito da alcol), ma il giudice deve compiere una valutazione complessiva e motivata; tassi alcolemici significativamente elevati e comportamenti di guida pericolosi tendono a escluderne l'applicazione.
- Il beneficio della non menzione è discrezionale e fondato sul principio della emenda: se il giudice nega la non menzione deve motivare espressamente sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p.; la mancata motivazione costituisce vizio che può determinare annullamento parziale della sentenza.
- Anche se un ricorso in Cassazione ottiene accoglimento limitato a vizi motivazionali su benefici accessori (es. non menzione), la dichiarazione di irrevocabilità della responsabilità penale può comunque preservare la condanna sostanziale mentre si rimette la sola questione procedurale o del beneficio alla corte di merito.
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