Cassazione Penale, Sentenza n. 26314/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per contraddittorietà e incongruenza della motivazione: la Corte d'appello aveva confermato la sentenza di primo grado senza rilevare che il Tribunale di Ragusa, nella parte motiva del provvedimento emesso il 11/3/2021, aveva concesso la sospensione condizionale della pena. Si denunciava anche un evidente refuso nell'intestazione della sentenza di appello, dove risultava indicata la pena come "anni sei" anziché "mesi sei". La difesa ha sostenuto che dispositivo e motivazione erano formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, per cui non è applicabile automaticamente la prevalenza del dispositivo e la contraddittorietà era rilevabile d'ufficio
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte di legittimità ha ritenuto applicabile la procedura di correzione degli errori materiali ai sensi dell'art. 130 c.p.p. e ha disposto la correzione del dispositivo della sentenza di primo grado: eliminare la parola "anni", precisare "mesi sei di reclusione ed euro ottocento di multa" e aggiungere la frase "concede il beneficio della sospensione condizionale della pena". Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali. La Corte ha ribadito che, quando dispositivo e motivazione sono un unico documento formato contestualmente, è legittimo integrare o interpretare il dispositivo sulla base della motivazione
Norme richiamate
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990
norma che definisce il reato per il quale l'imputato è stato condannato; citata come riferimento sostanziale del fatto
art. 130 cod. proc. pen.
consente la correzione degli errori materiali e delle omissioni della sentenza che non determinano nullità e non modificano essenzialmente il provvedimento; applicata per correggere refusi e integrare il dispositivo alla luce della motivazione
Giurisprudenza della Corte di Cassazione (es. Sez.4 n. 48766/2019; Sez.2 n. 938/2015)
principio secondo cui il dispositivo prevale sulla motivazione solo se formato e pubblicato in udienza prima della motivazione; se dispositivo e motivazione sono contestuali, è possibile interpretare o integrare il dispositivo sulla base della motivazione
Massime di principio
- Se dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, la motivazione può essere utilizzata per interpretare o integrare il dispositivo; non vigono rigidamente i principi che attribuiscono valore esclusivo al dispositivo quando questo è stato pubblicato prima della motivazione
- Gli errori materiali e i refusi nel dispositivo che non determinano nullità possono essere corretti ex art. 130 c.p.p. anche d'ufficio, quando la correzione non altera sostanzialmente il contenuto della decisione
- L'omissione nel dispositivo di un beneficio riconosciuto nella parte motiva (es. sospensione condizionale della pena) può essere sanata mediante correzione materiale, se è chiaro dal testo motivazionale che il giudice aveva inteso concedere il beneficio
- Se la contraddittorietà tra dispositivo e motivazione incide sulla sostanza della decisione (es. cambiamento della pena o dei presupposti di responsabilità), la soluzione può richiedere approfondimento e non sempre è sanabile con una semplice correzione materiale
- La correzione materiale è uno strumento pratico per evitare rinnovazioni processuali quando l'errore è meramente formale; però, se la rettifica comporterebbe una modifica essenziale del provvedimento, occorre procedere con altre misure (annullamento con o senza rinvio)
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