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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26313/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione per errata interpretazione e applicazione degli artt. 157 e 161 cod.pen. e dell'art. 624 cod.proc.pen., nonché per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione. In sostanza il ricorrente censurava che, dopo che la Corte di Cassazione aveva annullato la statuizione sulla recidiva reiterata, la Corte di appello in sede di rinvio non aveva considerato le conseguenze giuridiche dell'esclusione della recidiva sui termini di prescrizione, limitandosi solo a rideterminare la pena senza valutare la possibile estinzione del reato per prescrizione.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso e ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché, tenuto conto dell'esclusione della recidiva contestata (decisa dalla Corte di cassazione) e della cronologia dei fatti (reato accertato il 31/05/2014; sentenza di primo grado 03/03/2016; decisione di appello del 18/04/2023), il termine di prescrizione era già maturato prima della pronuncia di annullamento della Corte di cassazione. Il Collegio ha richiamato consolidata giurisprudenza secondo cui la disapplicazione di una circostanza aggravante che incide sui termini di prescrizione può determinare l'estinzione del reato anche se resta formato un giudicato sull'accertamento del reato, e pertanto ha annullato senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione.

Norme richiamate

  • d.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 4

    art. 73, comma 4 d.P.R. n. 309/1990

    Norma contestata nell'imputazione originaria (delitti connessi a stupefacenti); la sentenza si limita a richiamarla come riferimento dei reati per i quali è intervenuta la prescrizione in seguito alla esclusione della recidiva

  • codice penale, art. 157

    Richiamato in combinato con art. 161 per gli effetti che l'aggravante/attenuante ha sul computo dei tempi di prescrizione; la Corte ne interpreta l'applicazione insieme ad art. 161 per stabilire che l'esclusione della recidiva può ridurre il termine prescrizionale

  • codice penale, art. 161

    Usato per collegare la misura della pena alla durata dei termini di prescrizione: la disapplicazione dell'aggravante che altera la pena può incidere sul tempo necessario alla prescrizione

  • codice di procedura penale, art. 624

    Richiamato nella motivazione come disposizione procedurale che, in combinato disposto con gli artt. 157 e 161 cod. pen., obbliga il giudice di rinvio a verificare gli effetti dell'esclusione della circostanza aggravante anche in ordine alla prescrizione

  • codice penale, art. 99

    art. 99 cod. pen. (recidiva)

    Riferimento alla recidiva reiterata/qualificata la cui esclusione è stata decisa dalla Cassazione; la Corte considera che l'esclusione della recidiva modifica il calcolo dei termini di prescrizione

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione annulla una parte della sentenza relativa a una circostanza aggravante che incide sulla misura ed sui termini di prescrizione (es. recidiva), il giudice di rinvio deve valutare anche le conseguenze di quella esclusione sul tempo prescrizionale; in mancanza di tale valutazione la decisione può essere annullata.
  • L'annullamento parziale non impedisce che, per effetto della disapplicazione di un'aggravante incidenza sui termini di prescrizione, si arrivi alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione se il termine si è già compiuto prima della pronuncia di annullamento.
  • In casi analoghi è essenziale verificare la cronologia dei fatti e delle pronunce (data del fatto, sentenze di primo e secondo grado, eventuale annullamento della Cassazione) per calcolare correttamente il decorso della prescrizione una volta esclusa la recidiva o altra circostanza che ne abbia aumentato i termini.
  • Il difensore della parte imputata dovrebbe sempre sollevare e documentare la questione della prescrizione quando è intervenuta una pronuncia che modifica (esclude) aggravanti rilevanti, chiedendo espressamente al giudice di rinvio la declaratoria di estinzione se il termine è maturato.
  • La pubblica accusa o il giudice possono concordare per l'annullamento senza rinvio quando i fatti di diritto (esaurito il termine prescrizionale) rendono inevitabile la declaratoria di estinzione; pertanto, la mancata valutazione dell'effetto prescrizionale da parte del giudice di rinvio espone la decisione al rischio di annullamento definitivo.

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