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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26317/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

TARKHAOUI era stato riconosciuto colpevole di detenzione e cessione di sostanza stupefacente (hashish) rinvenuta nel suo autoveicolo in panetti per un peso netto di circa 15 kg, con principio attivo valutato nell'ordine di diversi chilogrammi; gli sono state contestate le aggravanti dell'«essere persona armata» (rinvenimento di un manganello sfollagente nel veicolo) e dell'«ingente quantità» ai sensi dell'art. 80 d.P.R. 309/1990. In primo e secondo grado era stato condannato a 4 anni di reclusione e a euro 8.000 di multa. In cassazione il ricorrente ha impugnato la conferma dell'aggravante per ingente quantità (lamentando mancata valutazione dell'offensività concreta della condotta), l'aggravante per essere armato (chiedendo il nesso fra possesso dell'arma e reato) e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e ripetizioni di censure già svolte in appello, ha confermato la correttezza della valutazione sull'aggravante dell'ingente quantità (principio attivo superiore alla soglia di riferimento; capacità diffusiva significativa), ha precisato che l'aggravante dell'essere armato richiede solo coincidenza temporale e di luogo tra detenzione della droga e dell'arma (pertinenza nel medesimo veicolo sufficiente), e ha ritenuto congrua l'esclusione delle attenuanti generiche in presenza di elementi negativi (organizzazione del traffico, ingente quantitativo, rilevanza patrimoniale delle transazioni). Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - art. 80

    art. 80 comma 1 lett. d) e comma 2

    La Corte ha applicato l'art. 80 ritenendo integrata l'aggravante dell'essere armato per la mera coincidenza temporale e di luogo (arma detenuta nello stesso veicolo dove era la droga) e l'aggravante per ingente quantità in rapporto al principio attivo che supera le soglie richiamate dalla giurisprudenza di legittimità

  • Art. 62-bis c.p. (modificato)

    richiamo alla modifica operata dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con legge 24 luglio 2008, n. 125

    A seguito della modifica non è più sufficiente il mero stato di incensuratezza per ottenere la diminuente delle circostanze attenuanti generiche: è richiesto un concreto elemento di segno positivo; la Corte ha ritenuto assenti elementi tali nel caso concreto

  • Codice di procedura penale - art. 616

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e per la sanzione pecuniaria in caso di ricorso inammissibile, con riferimento alla valutazione sull'assenza di colpa nella determinazione dell'inammissibilità

  • Giurisprudenza di legittimità citata

    Sez.3, n. 20017 del 20/03/2024 (Chindamo); Sez.6, n. 5197 del 10/11/2017 (Ferretti); Sez.3, n. 44071 del 25/9/2014 (Papini); Sez.4, n. 32872 del 08/06/2022 (Guarnieri)

    La Corte si è richiamata a precedenti che precisano i parametri per il riconoscimento dell'ingente quantità (soglie di principio attivo) e la nozione di coincidenza richiesta per l'aggravante dell'essere armato; tali precedenti sono stati ritenuti congrui al caso

Massime di principio

  • L'aggravante dell'ingente quantità (art. 80 comma 2 d.P.R. 309/90) si valuta con riferimento al principio attivo e ai parametri stabiliti dalla giurisprudenza di legittimità: quantitativi ben superiori alle soglie indicano l'integrazione dell'aggravante.
  • Per l'aggravante dell'essere persona armata (art. 80 comma 1 lett. d) d.P.R. 309/90) è sufficiente la coincidenza temporale e territoriale tra detenzione della droga e possesso dell'arma: non è necessario dimostrare un rapporto causale diretto tra arma e attività di spaccio.
  • Il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimo quando manchino elementi concreti di segno positivo, specialmente dopo la modifica dell'art. 62-bis; l'assenza di precedenti non è più di per sé sufficiente.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici, con critica puntuale alle argomentazioni della decisione impugnata: censure generiche o mere riproposizioni di questioni già affrontate in sede di merito rischiano di essere dichiarate inammissibili.
  • La valutazione dell'offensività della condotta può basarsi anche sulla valutazione della capacità diffusiva dello stupefacente (es.: quantità idonea a saturare un mercato locale) e su elementi organizzativi emersi in istruttoria.

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