Cassazione Penale, Ordinanza n. 29955/2026 del 06/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che non ricorressero le condizioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, richiamando la giurisprudenza costituzionale sul punto.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua responsabilità penale. Dal testo emerge che il ricorso articolava due motivi, entrambi ritenuti generici e sostanzialmente riproduttivi di censure già svolte nei gradi di merito. Le doglianze investivano il giudizio di responsabilità e la configurabilità dei reati ascritti, ma la Corte di cassazione ha rilevato che tali profili erano già stati adeguatamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con motivazione immune da vizi logici o giuridici.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che risulti la mancanza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la sanzione pecuniaria conseguente all'inammissibilità può essere esclusa solo se il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre in modo generico censure già prospettate in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
- La Corte di cassazione non può essere investita di doglianze meramente reiterative, prive di una critica puntuale e autonoma ai passaggi argomentativi della decisione di merito.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente, segue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
- La configurabilità dei reati e il giudizio di responsabilità, se già vagliati con motivazione immune da vizi logici o giuridici dal giudice di merito, non possono essere rimessi in discussione in cassazione mediante motivi generici.
Come è indicizzato
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