Cassazione Penale, Sentenza n. 08286/2026 del 03/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza del 07/07/2025 che aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa della 'affidamento in prova al servizio sociale' ovvero, in subordine, della detenzione domiciliare, rispetto a pena di anni 1 e mesi 4 per il reato di maltrattamenti in famiglia. Il ricorso deduceva violazione di legge e vizio di motivazione (art.125 c.p.p., artt.47, 47-ter e 50 ord. pen. e art.2 d.lvo 121/2018), censurando il fatto che il Tribunale avesse valutato principalmente la condotta anteriore all'incarcerazione e non avesse considerato rapporti e relazioni positive successive all'ingresso in istituto (relazione comportamentale 01/07/2025, relazione psicologica 17/06/2025, relazione UEPE 27/06/2025) che attestavano un avvio di revisione critica da parte del detenuto.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell'art.591, comma 1, lett. a), c.p.p.: risulta dagli atti (certificazione D.A.P.) che, durante il giudizio di cassazione (22/01/2026), l'istante è stato scarcerato ed ammesso all'affidamento in prova al servizio sociale, sicché è venuto meno l'interesse concreto e attuale ad ottenere una pronuncia favorevole sul gravame. Per la declaratoria di inammissibilità non sono state disposte condanne alle spese o sanzioni pecuniarie e il provvedimento è stato reso in forma anonima ai sensi dell'art.52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Norma applicata dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità del ricorso per sopraggiunta carenza di interesse quando l'oggetto della impugnazione ha perso utilità concreta per il ricorrente.
art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
Richiamato nei principi sulla nozione di interesse ad impugnare: l'interesse deve essere concreto, attuale e sussistere al momento della proposizione e della decisione del gravame.
art. 52, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Norma richiamata per l'obbligo di omettere generalità e dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento (tutela della riservatezza).
artt. 125 cod. proc. pen., 47, 47-ter e 50 ord. pen., art. 2 d.lvo 121/2018
Norme invocate dal ricorrente per censurare la motivazione e l'interpretazione del Tribunale in ordine all'applicabilità delle misure alternative; la Corte di legittimità non è però entrata nel merito di tali censure in ragione dell'inammissibilità per sopravvenuta carenza di interesse.
Massime di principio
- La 'carenza d'interesse sopravvenuta' rende inammissibile un ricorso se, prima della decisione, viene meno l'utilità pratica della pronuncia richiesta (es. perché la misura alternativa è stata nel frattempo concessa).
- L'interesse ad impugnare deve essere concreto, attuale e sussistere sia al momento della proposizione del ricorso sia al momento della sua decisione; mutamenti intervenuti nel corso del giudizio possono assorbire la materia del contendere.
- La dichiarazione di inammissibilità per sopravvenuta carenza d'interesse non comporta di norma condanna alle spese o sanzioni pecuniarie a carico del ricorrente, né valutazioni sul merito dell'impugnazione.
- Chi propone impugnazione basata su miglioramenti comportamentali o su nuovi elementi prodotti dopo il provvedimento impugnato dovrebbe tempestivamente aggiornare il giudice e allegare le certificazioni rilevanti; tuttavia, se nel frattempo l'obiettivo pratico è raggiunto (p.es. concessione della misura), l'impugnazione può perdere la sua rilevanza.
- Nel valutare se proseguire un ricorso, occorre monitorare eventuali sviluppi esecutivi (provvedimenti del D.A.P., concessioni di misure alternative) che possano rendere inutile l'azione di legittimità.
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