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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36032/2026 del 13/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’indagato è gravemente indiziato di avere utilizzato indebitamente la carta di credito di una persona affetta da grave distrofia muscolare, con la quale intratteneva un rapporto di prestazione d’opera e di coabitazione: dopo avere effettuato un prelievo di 1.000 euro, avrebbe tentato altri due prelievi. Il G.i.p. del Tribunale di Enna, con ordinanza del 25 maggio 2026, aveva respinto la richiesta di arresti domiciliari del pubblico ministero, pur ravvisando gravi indizi, per insussistenza del pericolo di reiterazione, anche in ragione dell’interruzione del rapporto di lavoro, dell’allontanamento dal luogo dei fatti e del blocco della carta. Il Tribunale del riesame di Caltanissetta, decidendo sull’appello del pubblico ministero con ordinanza indicata come del 16 luglio 2026 e depositata il 22 giugno 2026, ha riformato parzialmente la decisione e applicato l’obbligo quotidiano di presentazione alla polizia giudiziaria. Il difensore ha proposto un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 274 c.p.p. e vizio di motivazione per illogicità, carenza e contraddittorietà. Ha contestato la prognosi di attualità e concretezza del pericolo di reiterazione, sostenendo che il riesame aveva valorizzato la gravità e la riprovevolezza del fatto senza adeguato riferimento alla specificità della condotta e ai precedenti, risalenti per fatti del 1997 e relativi agli anni 2004 e 2005, oltre a un furto del 2022; ha inoltre richiamato una misura obbligatoria già applicata in una vicenda relativa al furto di una cassetta di attrezzi, definita con rito abbreviato il 12 maggio 2026. Ha infine denunciato contraddittorietà tra la valutazione di un rischio significativo di condotte violente e predatorie e la scelta della sola presentazione quotidiana, ritenuta adeguata anche per evidenziare il disvalore del fatto.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame si fosse confrontato criticamente con la decisione del G.i.p. e avesse motivato, senza manifesta illogicità, la sussistenza del pericolo cautelare sulla base delle concrete modalità del fatto, dell’approfittamento della vulnerabilità della persona offesa, della reiterazione dei tentativi di prelievo e dei precedenti. La gravità concreta del fatto può concorrere alla prognosi, pur non potendosi fondare il pericolo sulla sola gravità astratta del titolo di reato; l’attualità del pericolo, inoltre, non richiede l’individuazione di occasioni immediate e specifiche di ricaduta. Le doglianze sono state giudicate dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione di merito della prognosi cautelare.

Norme richiamate

  • art. 274, comma 1, lett. c), c.p.p.

    I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'ultimo periodo dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), legge 16 aprile 2015, n. 47, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del titolo di reato astrattamente considerato, ma non dalla gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni.

    Il pericolo di reiterazione non può essere desunto dalla sola gravità astratta del reato, ma può essere fondato sulla gravità concreta del fatto e sulle sue modalità, valutate per stabilire se la condotta sia occasionale o esprima una propensione a commettere ulteriori reati.

  • art. 2, comma 1, lett. c), legge 16 aprile 2015, n. 47

    I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione del principio secondo cui l'ultimo periodo dell’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2, comma 1, lett. c), legge 16 aprile 2015, n. 47, impedisce di desumere il pericolo di reiterazione dalla sola gravità del titolo di reato astrattamente considerato, ma non dalla gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni.

    La disposizione, modificando l’art. 274 c.p.p., esclude che la prognosi di reiterazione si basi sulla sola gravità astratta del titolo di reato, senza impedire la valutazione della gravità e delle modalità concrete del fatto.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare, la riforma in appello di un precedente rigetto della misura non richiede una motivazione rafforzata in ragione del diverso standard cognitivo; il giudice deve però confrontarsi criticamente con la decisione riformata e superarne le ragioni con argomentazioni autonomamente adeguate, ricavate dal compendio processuale.
  • Il pericolo di reiterazione non può essere desunto dalla sola gravità astratta del titolo di reato. Possono invece rilevare la gravità del fatto nelle sue concrete manifestazioni, le modalità e le circostanze della condotta, la personalità dell’indagato e gli altri elementi specifici idonei a indicare se il fatto sia occasionale o sintomatico di una propensione a commettere ulteriori reati.
  • L’attualità del pericolo di reiterazione può essere affermata anche senza individuare occasioni effettive e immediate di ricaduta, purché la prognosi sia fondata sull’analisi del fatto concreto, delle modalità della condotta, della personalità del soggetto e del contesto socio-ambientale. Quanto maggiore è la distanza temporale dai fatti, tanto più approfondita deve essere la valutazione.
  • La censura in cassazione sulla prognosi cautelare non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione di merito quando il provvedimento impugnato presenta una motivazione non manifestamente illogica e coerente con i criteri legali.

Come è indicizzato

MaterieEsigenze cautelariImpugnazioni
RamiMisure cautelariProcesso penale

Testo integrale

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