Ordinanza n. 1206/2026 - Brescia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Provvedimenti di revoca di due nulla osta al lavoro subordinato precedentemente rilasciati mediante silenzio-assenso
Esito
La controversia
Il legale rappresentante di una società ha impugnato con ricorso cumulativo i provvedimenti con cui lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bergamo ha revocato due nulla osta all'assunzione di lavoratori stranieri. Le revoche erano motivate dal fatto che, alla luce della documentazione fiscale integrata e delle numerose richieste inoltrate, il volume d'affari della società, al netto degli acquisti, non sarebbe stato sufficiente a coprire le spese per la retribuzione e i contributi dovuti ai lavoratori. Il testo non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti, ma evidenzia la necessità di verificare gli accertamenti amministrativi posti a fondamento delle revoche. L'Amministrazione si è costituita con un atto privo di specifici chiarimenti.
La decisione
Il TAR non ha ancora deciso l'incidente cautelare. Ha ritenuto necessario acquisire dalla Prefettura di Bergamo la documentazione e una relazione dettagliata sugli accertamenti che hanno condotto all'adozione dei provvedimenti impugnati. Ha ordinato il deposito degli atti entro il 12 ottobre 2026, precisando che l'eventuale omissione costituirà argomento di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata all'udienza camerale del 4 novembre 2026.
Norme richiamate
L'omessa produzione degli atti e della relazione richiesti dal giudice può essere valutata come argomento di prova.
Massime di principio
- Quando la decisione su una domanda cautelare dipende dalla verifica degli accertamenti amministrativi posti a fondamento del provvedimento impugnato, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione il deposito della documentazione pertinente e di una relazione puntuale sugli accertamenti svolti.
- L'inottemperanza dell'amministrazione a un ordine istruttorio di produzione documentale può essere valutata dal giudice come argomento di prova ai sensi dell'art. 64, comma 4, c.p.a., anche ai fini della successiva decisione cautelare.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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