Cassazione Civile, Ordinanza n. 21213/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente pubblico)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società cessionaria del credito per il pagamento di una somma derivante da un contratto di fornitura di agende. Il decreto era stato emesso nei confronti dell'Associazione della Croce Rossa Italiana, ma la notificazione era stata eseguita presso l'Avvocatura dello Stato e la parte opponente sosteneva che l'ingiunzione fosse ambigua perché riferita, nei diversi passaggi, tanto alla Croce Rossa Italiana quanto all'Associazione Italiana della Croce Rossa, senza indicazioni complete di sede e codice fiscale. L'ente strumentale proponeva opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., deducendo anche irregolarità della notificazione e chiedendo altresì la condanna ex art. 96 c.p.c. La Corte d'appello ha ritenuto che il decreto fosse stato notificato all'Associazione della Croce Rossa Italiana e non all'ente strumentale, escludendo quindi la sua legittimazione a opporsi. In cassazione l'ente ha censurato questa conclusione per violazione degli artt. 81 e 91 c.p.c., sostenendo che, essendo stato destinatario dell'atto o comunque essendo l'ingiunzione oggettivamente ambigua, doveva essergli riconosciuta la legittimazione a far valere la propria estraneità al rapporto obbligatorio e a ottenere corretta regolazione delle spese di lite.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Milano in diversa composizione. Ha ritenuto che il giudice di merito non avesse correttamente applicato il principio per cui, quando il decreto ingiuntivo sia notificato a un soggetto diverso dal debitore effettivo ma le indicazioni del ricorso siano ambigue al punto da ingenerare obiettiva incertezza sull'identità del debitore, il destinatario della notificazione è legittimato a proporre opposizione per far accertare il difetto di titolarità passiva del rapporto obbligatorio. La Corte ha precisato che l'opposizione, in tale situazione, mira ad accertare la non riferibilità del rapporto all'opponente e a impedire che il decreto divenga titolo esecutivo nei suoi confronti, con conseguente incidenza anche sulla regolazione delle spese. La causa è stata quindi rinviata perché il giudice di merito valuti se ricorresse effettivamente quella situazione di ambiguità e ne tragga le conseguenze anche in punto di spese.
Norme richiamate
L'opposizione tardiva è ammissibile quando il decreto ingiuntivo, per l'ambiguità delle indicazioni del ricorso, sia stato notificato a soggetto che può essere confuso con il debitore effettivo e che intenda far accertare la propria estraneità al rapporto obbligatorio.
La regolazione delle spese deve seguire l'esito dell'accertamento sulla titolarità passiva del rapporto obbligatorio e non può essere mantenuta se il giudice omette di trarne le conseguenze dalla riconosciuta ambiguità del decreto.
La Corte richiama la norma nel motivo di ricorso, in relazione alla legittimazione processuale a far valere la propria posizione rispetto al rapporto obbligatorio dedotto nel monitorio.
Richiamato dalla parte opponente nella domanda accessoria di condanna per responsabilità aggravata, senza che la decisione di legittimità entri nel merito di tale domanda.
Il ricorso per ingiunzione è il veicolo attraverso il quale il creditore deve individuare in modo univoco il soggetto nei cui confronti chiede il decreto.
La Corte richiama la distinzione tra opposizione a decreto ingiuntivo e altre forme di contestazione dell'identità del debitore quando vi siano ambiguità nell'intimazione.
È richiamato come rimedio esperibile quando si contesti la qualità di parte del destinatario della notificazione del decreto o la coincidenza tra debitore effettivo e soggetto intimato.
Norma processuale richiamata per la trattazione camerale e per la memoria della controricorrente.
art. 43 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Richiamato dalla parte ricorrente per affermare che il patrocinio dell'ente avviene ex lege tramite l'Avvocatura dello Stato.
art. 11 r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611
Richiamato dalla parte ricorrente per sostenere l'irregolarità della notificazione eseguita presso l'Avvocatura Generale invece che presso l'Avvocatura distrettuale competente.
d.lgs. 1 ottobre 2012, n. 172, art. 1, comma 1
È richiamato per descrivere il trasferimento di funzioni dall'ente pubblico all'associazione di diritto privato, senza estinzione del precedente ente.
Massime di principio
- Quando il decreto ingiuntivo contiene indicazioni ambigue sull'identità del debitore, il soggetto destinatario della notificazione può proporre opposizione anche tardiva per far accertare di non essere il titolare passivo del rapporto obbligatorio.
- L'oggetto dell'opposizione, in presenza di ambiguità sul destinatario, non è soltanto la revoca del decreto, ma anche e soprattutto l'accertamento della non riferibilità del credito all'opponente, con conseguente impossibilità che il decreto produca effetti esecutivi nei suoi confronti.
- Il giudice del merito deve valutare in concreto se le indicazioni contenute nel ricorso monitorio e nella notificazione abbiano generato obiettiva incertezza sull'identità del debitore; non è sufficiente affermare che l'atto sia stato trasmesso a un soggetto estraneo per escludere la legittimazione all'opposizione.
- Se l'ingiunzione è rivolta o notificata in modo tale da poter confondere il debitore effettivo con altro soggetto, il difetto di titolarità passiva del rapporto va accertato e il giudice deve trarne le conseguenze anche in punto di spese di lite.
- La notifica dell'ingiunzione a un soggetto diverso dal debitore effettivo, ma potenzialmente confondibile per ambiguità del ricorso, non priva quel soggetto della legittimazione a reagire processualmente quando dalla mancata opposizione deriverebbe la formazione del titolo esecutivo nei suoi confronti.
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