Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2444/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza d'appello che ha confermato la condanna per furto pluriaggravato, sostenendo che il reato si era già prescritto prima della pronuncia d'appello. Il fatto è del 18/9/2007; l'ultimo atto interruttivo indicato è la sentenza di primo grado del 19/5/2009; da quella data il ricorrente ritiene decorso il termine estintivo previsto per la fattispecie contestata.

La decisione

La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello secondo cui, ai fini della prescrizione, va considerata la pena massima applicabile tenuto conto delle aggravanti contestate (art. 625, comma 2, e recidiva specifica e reiterata) e dell'operare del criterio moderatore di cui all'art. 63, comma 4. La pena base di 10 anni (art. 625, comma 2) è stata aumentata al massimo di un terzo per la recidiva, portando la pena di riferimento a 13 anni e 4 mesi; quindi il termine di prescrizione è il 19/9/2022. Poiché la prescrizione non era maturata al momento della sentenza d'appello, il ricorso è stato respinto come inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624 cod. pen.

    Definisce il reato di furto; qui utilizzato come riferimento per la fattispecie di base (furto) poi aggravata.

  • art. 625, comma 1 e comma 2 cod. pen.

    Comma 1 elenca circostanze aggravanti indipendenti ad effetto speciale; comma 2 stabilisce la pena aumentata per il concorso di tali aggravanti. La Corte ha ritenuto che le aggravanti contestate rientrino nell'ambito di art. 625 e determinino la pena massima di riferimento (10 anni) per il calcolo della prescrizione.

  • art. 61 cod. pen.

    Norma generale sulle circostanze; richiamata per il principio che più circostanze devono essere considerate unitariamente quando concorrono, ai fini della determinazione della pena.

  • art. 63, comma 4 cod. pen.

    Criterio moderatore: in caso di concorso tra circostanze ad effetto speciale non si applica il cumulo materiale ma si prende la circostanza più grave e la si aumenta fino a un terzo. La Corte applica questo criterio anche quando la recidiva (circostanza soggettiva ad effetto speciale) concorra con altre aggravanti, limitando l'aumento dovuto alla recidiva al massimo a un terzo.

  • art. 157, commi 1 e 2 cod. pen.

    Stabilisce che il termine di prescrizione si determina in relazione al massimo della pena stabilita dalla legge per il reato. La Corte ha utilizzato la pena massima risultante dall'applicazione delle aggravanti (con il limite del criterio moderatore) per calcolare la durata della prescrizione.

Massime di principio

  • Per il calcolo della prescrizione va preso in considerazione il massimo della pena effettivamente applicabile al caso concreto, comprensivo delle aggravanti rilevanti, anche se tali aggravanti vengono poi mitigate dal criterio moderatore dell'art. 63, comma 4.
  • La recidiva specifica e reiterata incide sul tempo di prescrizione anche se l'aumento di pena derivante dalla recidiva è limitato dal criterio moderatore (art. 63, comma 4): l'aumento, pur entro il terzo, modifica la pena massima di riferimento ai fini della prescrizione.
  • Quando concorrono più circostanze aggravanti ad effetto speciale o circostanze previste da art. 625 con altre aggravanti comuni, tali circostanze vanno considerate unitariamente e il loro effetto va valutato secondo le regole di applicazione e moderazione previste dal codice penale (evitando il cumulo materiale che porterebbe a risultati sproporzionati).
  • L'ultimo atto interruttivo della prescrizione (es. sentenza di primo grado) fa decorrere nuovamente il termine estintivo calcolato sulla pena massima pertinente: è quindi essenziale individuare correttamente l'ultima interruzione del termine e la pena di riferimento.
  • In impugnazioni basate su eccezioni di prescrizione, verificare sempre se le aggravanti contestate (comprese quelle soggettive come la recidiva) sono state ritenute applicabili e in quale misura, perché anche limitazioni nel quantum (criterio moderatore) influenzano la durata della prescrizione.
  • La mera annotazione di periodi temporali (data del fatto, data della sentenza di primo grado) non basta: occorre calcolare formalmente la pena massima applicabile al caso concreto dopo aver valutato concorso di aggravanti e loro limiti, per stabilire la data di estinzione per prescrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.