Cassazione Penale, Sentenza n. 11351/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la conferma del sequestro preventivo disposto dal Gip di Matera (12/07/2022) e confermato dal Tribunale del riesame (07/09/2022) relativo a somme per complessivi euro 201.617,92 (per una serie di contestazioni, in concorso con altri, per reati di truffa aggravata) e ulteriori somme di euro 22.800, 22.800 e 36.515,67 per tre episodi di corruzione. Il ricorso deduce cinque motivi: tre per difetto assoluto di motivazione circa la configurabilità dei delitti (fumus commissi delicti), il quarto per difetto di motivazione circa il "periculum in mora" e il quinto per violazione di legge in ordine al principio di solidarietà tra coindagati e al titolo ablativo.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata, disponendo il rinvio al Tribunale di Matera per un nuovo giudizio. La Corte ha censurato la motivazione del Tribunale del riesame per essere stata pacificamente adeguata alla mera riproduzione delle contestazioni accusatorie senza una verifica concreta e puntuale del "fumus commissi delicti"; ha inoltre ritenuto carente la motivazione in ordine al "periculum in mora", affermando che anche il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in reati contro la pubblica amministrazione richiede una motivazione concisa e specifica sul pericolo in mora, valutata secondo i criteri di adeguatezza e proporzionalità. Per tali ragioni l'ordinanza è stata annullata con rinvio affinchè il giudice del riesame verifichi nuovamente i presupposti per il mantenimento del sequestro.
Norme richiamate
art. 321, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche nei procedimenti relativi a delitti contro la pubblica amministrazione, richiede motivazione anche sul "periculum in mora"; non è ammesso un automatismo decisionale basato solo sulla natura obbligatoria della confisca
cita il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Matera competente ai sensi dell'art. 324
Norma richiamata per la competenza del giudice a cui rimandare il nuovo esame dell'ordinanza
Sez. 6, n. 33965 del 13/04/2021 (Pandolfo)
Principio secondo cui il giudice del riesame deve verificare in concreto la congruità degli elementi dell'accusa ai fini della legittimità del sequestro e non limitarsi a prendere atto della tesi accusatoria; obbligo di ruolo di garanzia e accertamento del "fumus" riferito alla realtà effettuale
Sez. Un., n. 23 del 23/11/1996 (Bassi)
Richiama il principio che il "fumus" vada riferito alla realtà effettuale e non a ipotesi virtuali
Corte Cost., n. 48 del 1994
Richiamata come principio di garanzia sul necessario ancoraggio del fumus alla realtà effettuale
Sez. 6, n. 18183 del 23/11/2017 (Polifroni)
Conferma l'esigenza di una verifica puntuale e coerente delle risultanze processuali per ritenere esistente il reato e la possibilità di ricondurre la fattispecie concreta alla figura astratta
Sez. 6, n. 32582 del 05/07/2022 (Guarrera)
Orientamento secondo cui anche per sequestri finalizzati alla confisca nei reati contro la PA occorre motivazione sul periculum in mora; la mera natura obbligatoria della confisca non esonera dalla motivazione
Sez. 6, 3 novembre 2022 (Sailis)
Ribadisce che le connotazioni della misura ablativa non eliminano l'esigenza di motivare specificamente il periculum in mora
Massime di principio
- Il giudice del riesame deve svolgere una verifica autonoma e concreta del "fumus commissi delicti" e non limitarsi a riportare o accogliere passivamente le contestazioni dell'accusa
- La motivazione deve ancorare le imputazioni alla "realtà effettuale": occorrono elementi concreti che rendano verosimile la commissione del reato, non deduzioni astratte o virtuali
- Anche quando il sequestro è finalizzato alla confisca in reati contro la pubblica amministrazione, il giudice deve motivare il "periculum in mora" con riferimento ai criteri di adeguatezza e proporzionalità; non è ammesso un automatismo basato sulla sola natura della confisca
- Il principio di solidarietà tra coindagati non può sostituire l'accertamento individuale del titolo di disponibilità del bene o della somma da sottoporre a sequestro: va provato il nesso tra il reato e il bene/denaro assegnato o riconducibile al singolo indagato
- La carenza motivazionale relativa a fumus o periculum determina l'illegittimità del sequestro e può condurre all'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio di riesame
- Il giudice deve valutare proporzionalità e adeguatezza della misura reale rispetto alle esigenze cautelari e agli elementi probatori acquisiti, esplicitando i passaggi logici che collegano gli indizi alla misura adottata
- La convergenza di richieste tra Pubblico Ministero e difesa non sostituisce la necessità di una motivazione di merito da parte dell'organo giudicante
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