Cassazione Penale, Ordinanza n. 20531/2025 del 03/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 15/10/2024, relativa a reati di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali aggravate e aggravanti correlate. Dal testo emerge che il ricorso contestava, in sostanza, la valutazione di merito compiuta dai giudici sulla gravità della condotta e sull'aggressività dimostrata, nonché il trattamento sanzionatorio: in particolare la determinazione della pena base in misura superiore al minimo edittale e il diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto che i motivi non fossero consentiti, perché diretti a sollecitare una rivalutazione del fatto e della personalità dell'imputato, già compiutamente apprezzate in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto corretta la motivazione della sentenza impugnata sia quanto alla valorizzazione delle modalità della condotta, dell'aggressività e dei precedenti penali specifici ai fini della pena base e del diniego delle attenuanti generiche, sia quanto alla possibilità di utilizzare più volte elementi di giudizio diversi profili senza violare il divieto di bis in idem. Ne è conseguita la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Richiamato come uno dei reati oggetto della sentenza impugnata; il testo non sviluppa ulteriormente il contenuto della fattispecie.
Richiamato come uno dei reati oggetto della sentenza impugnata; il testo non sviluppa ulteriormente il contenuto della fattispecie.
Richiamati come aggravanti collegate ai reati contestati; il testo non specifica oltre il contenuto normativo, ma li considera nel perimetro del giudizio di legittimità.
La condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende è coerente con la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è espressione di un apprezzamento ampiamente discrezionale del giudice di merito e non richiede la confutazione analitica di tutti gli elementi allegati dalle parti; è sufficiente il richiamo a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti.
- In sede di legittimità non è consentito contestare la valutazione di merito sulla gravità del fatto, sulle modalità della condotta e sulla personalità dell'imputato quando la motivazione della sentenza impugnata sia logica e non manifestamente illogica.
- La reiterata considerazione di un medesimo dato fattuale non integra di per sé violazione di legge, se quel dato è utilizzato sotto differenti profili per finalità diverse, ad esempio per la valutazione della gravità del fatto e per il giudizio negativo sulla personalità dell'imputato.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, sono in realtà volte a ottenere una nuova valutazione del merito non consentita nel giudizio di legittimità.
Come è indicizzato
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