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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27028/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione basato su un unico motivo (riassunto ex art.173-bis disp. att. cod. proc. pen.) volto a censurare la motivazione della Corte d'Appello per violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p. La difesa contestava che l'imputato fosse ritenuto concorrente nella rapina: sosteneva che Hicham Kara non avesse partecipato all'azione delittuosa ma si fosse limitato a chiedere una sigaretta alla persona offesa, e che la Corte d'Appello non avesse adeguatamente motivato la responsabilità concorsuale, fornendo una motivazione solo apparente e priva del processo logico sottostante.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il motivo è redatto in termini generici e cumulativi (attaccando tutti i vizi della motivazione) e dunque manca la specificità richiesta; la censura equivale a una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in Cassazione; esiste una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e sentenza di appello concordi) che integra le argomentazioni e rende adeguata la motivazione complessiva; non sono emerse carenze, contraddizioni o manifesta illogicità della motivazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art.616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende per responsabilità colposa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)

    art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.

    La Corte ha ritenuto che la censura riferita a vizi della motivazione fosse formulata in modo generico e cumulativo, mancando della specificità richiesta dalla norma per l'impugnazione in Cassazione; pertanto la questione attiene al merito e non è sindacabile se non in presenza di carenze specifiche della motivazione.

  • art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.

    art. 173-bis disposizioni attuative codice di procedura penale (sintesi del motivo)

    Il motivo di ricorso è stato riassunto ai sensi della norma che consente la sintesi del motivo unico; tuttavia la sintesi non ha eliminato la genericità delle censure.

  • art. 20, comma 8, d.l. 137/2020

    art. 20, comma 8, d.l. 137/2020

    Richiamata la trattazione con contraddittorio scritto prevista dalla normativa emergenziale, che è stata rispettata nel procedimento in Cassazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicata per condannare il ricorrente alle spese del procedimento e all'ammenda (equa determinazione di €3.000) quando il ricorso risulta inammissibile e manifesta colpa nella sua presentazione.

  • Giurisprudenza della Corte (Sez. U. n. 24591/2020; Sez. 3 n. 44418/2013; Sez. 6 n. 13809/2015 e altra)

    La Corte ha richiamato principi consolidati: (i) i motivi che attaccano la motivazione devono essere specifici e non cumulabili in modo indifferenziato; (ii) la 'doppia conforme' integra le motivazioni di primo e secondo grado formando un unico corpo argomentativo; (iii) la Cassazione non è luogo per rivalutare la prova o la persuasività degli apprezzamenti di merito se la motivazione non è viziata da carenze, contraddizioni o manifesta illogicità.

Massime di principio

  • La Corte di Cassazione non ammette una rivalutazione del merito: i motivi che sostanzialmente chiedono una diversa valutazione della prova sono inammissibili.
  • I vizi della motivazione devono essere esposti con specificità: non è possibile cumulare in modo generico mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità come unico motivo.
  • Quando primo e secondo grado concordano ("doppia conforme"), le motivazioni si integrano e rendono più difficile il sindacato di legittimità in Cassazione.
  • Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dimostrare carenze concrete, contraddizioni o manifesta illogicità nella motivazione, non il semplice dissenso sulla valutazione delle prove.
  • La presentazione di ricorsi genericamente formulati o che appaiono diretti solo a rivedere il merito può comportare condanne alle spese e, se sussiste colpa, ammende a carico del ricorrente.
  • Nel contestare la responsabilità concorsuale di un imputato con presunto ruolo marginale, occorre indicare puntualmente elementi probatori o contraddizioni decisionali che rendano la motivazione delle Corti di merito carente o illogica.

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