Cassazione Penale, Sentenza n. 27028/2023 del 21/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione basato su un unico motivo (riassunto ex art.173-bis disp. att. cod. proc. pen.) volto a censurare la motivazione della Corte d'Appello per violazione dell'art.606, comma 1, lett. b) e lett. e) c.p.p. La difesa contestava che l'imputato fosse ritenuto concorrente nella rapina: sosteneva che Hicham Kara non avesse partecipato all'azione delittuosa ma si fosse limitato a chiedere una sigaretta alla persona offesa, e che la Corte d'Appello non avesse adeguatamente motivato la responsabilità concorsuale, fornendo una motivazione solo apparente e priva del processo logico sottostante.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivazioni principali: il motivo è redatto in termini generici e cumulativi (attaccando tutti i vizi della motivazione) e dunque manca la specificità richiesta; la censura equivale a una richiesta di rivalutazione del merito, non consentita in Cassazione; esiste una "doppia conforme" (sentenza di primo grado e sentenza di appello concordi) che integra le argomentazioni e rende adeguata la motivazione complessiva; non sono emerse carenze, contraddizioni o manifesta illogicità della motivazione. Conseguentemente, ai sensi dell'art.616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende per responsabilità colposa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen., comma 1, lett. b) ed e)
art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che la censura riferita a vizi della motivazione fosse formulata in modo generico e cumulativo, mancando della specificità richiesta dalla norma per l'impugnazione in Cassazione; pertanto la questione attiene al merito e non è sindacabile se non in presenza di carenze specifiche della motivazione.
art. 173-bis disp. att. cod. proc. pen.
art. 173-bis disposizioni attuative codice di procedura penale (sintesi del motivo)
Il motivo di ricorso è stato riassunto ai sensi della norma che consente la sintesi del motivo unico; tuttavia la sintesi non ha eliminato la genericità delle censure.
art. 20, comma 8, d.l. 137/2020
art. 20, comma 8, d.l. 137/2020
Richiamata la trattazione con contraddittorio scritto prevista dalla normativa emergenziale, che è stata rispettata nel procedimento in Cassazione.
Applicata per condannare il ricorrente alle spese del procedimento e all'ammenda (equa determinazione di €3.000) quando il ricorso risulta inammissibile e manifesta colpa nella sua presentazione.
Giurisprudenza della Corte (Sez. U. n. 24591/2020; Sez. 3 n. 44418/2013; Sez. 6 n. 13809/2015 e altra)
La Corte ha richiamato principi consolidati: (i) i motivi che attaccano la motivazione devono essere specifici e non cumulabili in modo indifferenziato; (ii) la 'doppia conforme' integra le motivazioni di primo e secondo grado formando un unico corpo argomentativo; (iii) la Cassazione non è luogo per rivalutare la prova o la persuasività degli apprezzamenti di merito se la motivazione non è viziata da carenze, contraddizioni o manifesta illogicità.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette una rivalutazione del merito: i motivi che sostanzialmente chiedono una diversa valutazione della prova sono inammissibili.
- I vizi della motivazione devono essere esposti con specificità: non è possibile cumulare in modo generico mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità come unico motivo.
- Quando primo e secondo grado concordano ("doppia conforme"), le motivazioni si integrano e rendono più difficile il sindacato di legittimità in Cassazione.
- Per ottenere accoglimento in Cassazione è necessario dimostrare carenze concrete, contraddizioni o manifesta illogicità nella motivazione, non il semplice dissenso sulla valutazione delle prove.
- La presentazione di ricorsi genericamente formulati o che appaiono diretti solo a rivedere il merito può comportare condanne alle spese e, se sussiste colpa, ammende a carico del ricorrente.
- Nel contestare la responsabilità concorsuale di un imputato con presunto ruolo marginale, occorre indicare puntualmente elementi probatori o contraddizioni decisionali che rendano la motivazione delle Corti di merito carente o illogica.
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