Cassazione Penale, Sentenza n. 7578/2022 del 02/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte ha confermato l'ordinanza di non convalida (ricorso rigettato). Ha ritenuto che, alla luce degli elementi acquisiti, mancassero i requisiti probatori necessari a configurare pienamente il reato di furto di energia elettrica e quindi non sussistesse motivo di convalida dell'arresto
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
impugnazione dell'ordinanza di non convalida emessa dal giudice monocratico: il ricorrente sostiene che l'arresto era legittimo perché il fatto consistente nell'allacciare illegalmente la fornitura di energia elettrica integra il reato di furto e che pertanto la convalida avrebbe dovuto essere disposta
Norme richiamate
Codice Penale, art. 624 (furto)
la Corte ha valutato se l'appropriazione di energia elettrica rientri nella fattispecie del furto; ha ritenuto che per qualificare il fatto come furto siano necessari elementi concreti di appropriazione e di privazione del possessore della cosa che non risultavano sufficientemente provati nel caso di specie
Codice Penale, art. 625 (circostanze aggravanti del furto)
valutazione delle eventuali aggravanti: la Corte non ha ritenuto applicabili le circostanze aggravanti desumibili dai fatti accertati ove manchi la piena configurazione del furto
Codice di Procedura Penale (convalida dell'arresto / flagrante reato)
richiamo ai criteri di convalida: il giudice deve accertare la sussistenza di elementi idonei a far ritenere che sia stato commesso un reato e che la persona sia responsabile; in difetto di tali elementi la non convalida è corretta
Massime di principio
- L'allaccio abusivo di energia elettrica può integrare il reato di furto solo se è dimostrabile l'appropriazione e la privazione patrimoniale del titolare della fornitura; la mera irregolarità tecnica o amministrativa non è automaticamente reato di furto
- Per la convalida dell'arresto il giudice deve riscontrare elementi concreti e probatori della sussistenza del reato e della responsabilità dell'arrestato; l'assenza di tali elementi legittima la non convalida
- Le conclusioni del pubblico ministero sull'esistenza di un reato devono essere supportate da prove o indizi concreti; il semplice sospetto di allaccio abusivo non basta a giustificare la convalida dell'arresto
- In caso di dubbio sull'integrazione della fattispecie di furto (es. natura immateriale del bene come l'energia), il giudice deve verificare se sussistono gli elementi normativamente richiesti (appropriazione, privazione) prima di convalidare misure restrittive
- Chi esercita impugnazione contro una non convalida deve provare che, anche in sede sommaria, esistono elementi tali da ritenere sussistente il reato; in assenza di ciò il provvedimento impugnato sarà confermato
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