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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33830/2025 del 15/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente chiedeva l'accertamento e la declaratoria di invalidità del titolo esecutivo costituito dalla sentenza n. 2233/2021 per mancata notifica dell'avviso di deposito ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen. al difensore di fiducia (in atti nominato, avv. Martina Liberatore, con revoca dei precedenti mandati). Nonostante ciò l'avviso di deposito era stato notificato via PEC all'avv. Cesare Borgia, non più difensore dall'10/09/2019, il quale aveva poi proposto appello. Il Tribunale aveva ritenuto che la nullità derivante dall'omessa notifica fosse sanata dall'appello proposto dall'avv. Borgia; la ricorrente impugnava la decisione in Cassazione deducendo violazione e erronea applicazione degli artt. 548, comma 2, 178 lett. c) e 179 c.p.p., lamentando che l'appello proposto da soggetto privo della qualità di difensore non poteva sanare la nullità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha accertato che l'avviso di deposito non era stato notificato al difensore effettivamente nominato e che la notifica effettuata all'avv. Cesare Borgia (revocato) non poteva sanare la nullità prevista dall'art. 178 lett. c). La Corte ha ricordato che l'omessa notificazione dell'avviso di deposito determina nullità e la mancata decorrenza dei termini di impugnazione rispetto al difensore non avvisato; tale nullità può essere sanata solo con impugnazione personale dell'imputato o da un codifensore legittimato, non dall'opera di un soggetto privo della qualità di difensore. Per questi motivi l'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di Pescara per nuovo esame conforme ai principi indicati.

Norme richiamate

  • art. 548, comma 2, cod. proc. pen.

    art. 548, comma 2, cod. proc. pen.

    Impone l'obbligo di notificare l'avviso di deposito della sentenza al difensore; l'omessa notificazione determina una nullità che impedisce la decorrenza dei termini di impugnazione rispetto al difensore non avvisato.

  • art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 178, lett. c), cod. proc. pen.

    Individua la nullità degli atti processuali per le violazioni che incidono sulla validità della notificazione; la Corte ha ritenuto che l'omessa notifica dell'avviso rientri in tale ipotesi.

  • art. 179, cod. proc. pen.

    art. 179, cod. proc. pen.

    Disciplina gli effetti della nullità e la possibilità di sanatoria; applicata per valutare l'irrimediabilità della nullità quando l'impugnazione è proposta da soggetto privo della qualità di difensore.

  • art. 670, cod. proc. pen.

    art. 670, cod. proc. pen.

    Riguarda l'incidente di esecuzione volto a contestare la non esecutorietà del titolo; la Corte ha richiamato i limiti della sua applicazione rispetto a specifici vizi di notificazione.

  • art. 175, cod. proc. pen.

    art. 175, commi 1 e 2, cod. proc. pen.

    Regola la restituzione nel termine per impugnare in caso di impedimento o caso fortuito; la Corte ha distinto i casi in cui tale rimedio è applicabile rispetto alla rescissione del giudicato.

  • art. 629-bis, cod. proc. pen.

    art. 629-bis, cod. proc. pen.

    Rimedio di rescissione del giudicato per nullità derivanti dall'assenza incolpevole dell'imputato nel corso del processo; la Corte ha chiarito la differenza tra tale rimedio e l'incidente di esecuzione.

  • art. 625-ter, cod. proc. pen.

    art. 625-ter, cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto della normativa relativa agli effetti degli atti processuali anteriori alle modifiche legislative; utile per distinguere l'ambito di applicazione delle tutele per l'assenza.

  • art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Norma che statuisce i motivi di ricorso per cassazione (violazione di norme processuali): invocata dalla ricorrente per censurare la violazione di norme sulla notificazione.

  • legge n. 67 del 2014

    Ha modificato la disciplina del procedimento in assenza e degli strumenti di tutela (riducendo l'ambito di talune norme antecedenti); la Corte l'ha ricordata per delimitare l'ambito di applicazione di taluni rimedi.

  • legge 11 agosto 2014, n. 118, art. 15-bis

    legge 11 agosto 2014, n. 118, art. 15-bis

    Riferimento normativo alla disciplina dell'assenza e delle regole transitorie per i procedimenti contumaciali, usato per contestualizzare l'applicabilità di taluni rimedi.

Massime di principio

  • L'omessa notificazione dell'avviso di deposito della sentenza ai sensi dell'art. 548, comma 2, c.p.p. genera una nullità che impedisce la decorrenza dei termini di impugnazione rispetto al difensore non avvisato e può determinare la nullità per derivazione degli atti successivi.
  • Tale nullità non è sanata dall'impugnazione proposta da soggetto che non abbia la qualità di difensore al momento della notifica (ad es. un difensore revocato); può esserlo invece dall'impugnazione personale dell'imputato o da un codifensore legittimato.
  • Quando si contesta la non esecutorietà del titolo per vizi di notificazione dell'avviso di deposito, l'incidente di esecuzione (art. 670) resta uno strumento rilevante ma con ambito limitato; in altri casi la rescissione del giudicato (art. 629-bis) o la restituzione del termine (art. 175) possono essere i rimedi più appropriati a seconda delle circostanze fattuali.
  • In situazioni analoghe è essenziale verificare tempestivamente nelle cancellerie la regolare annotazione della nomina e della revoca del difensore, la corretta elezione di domicilio e l'indirizzo PEC riportato, perché eventuali notifiche effettuate ad indirizzi o soggetti non più titolati non sanano le nullità.
  • Se il difensore di fiducia è stato sostituito o revocato, la parte deve considerare di proporre impugnazione personale o tramite il nuovo difensore; diversamente gli atti compiuti da un precedente difensore non possono produrre gli effetti di sanatoria rispetto alla nullità di notificazione.

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