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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51608/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di riparazione per ingiusta detenzione dal 16/06/2020 al 12/07/2021 eseguita su ordinanza del GIP di Bologna per reati connessi agli artt. 74, 73 e 80 d.p.r. 309/1999 (capo 1 e 11). Il Dangeli era stato assolto con sentenza del 12/07/2021 (capo 1: fatto non sussiste; capo 11: non ha commesso il fatto). Il giudice della riparazione ha rigettato la domanda ritenendo sussistenti profili di colpa grave ostativi al riconoscimento dell'indennizzo, fondandosi su elementi quali l'interesse del Dangeli all'acquisto di una partita di stupefacente, i rapporti con persone finalizzate all'acquisto di un telefono non intercettabile e le cosiddette "frequentazioni ambigue" con soggetti coinvolti in procedimenti penali, ritenute almeno concausali rispetto all'adozione della custodia cautelare. Il ricorrente ha denunciato vizio di motivazione e violazione dell'art. 314 c.17 c.p.p. nonché della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.1 lett. e c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato la domanda di annullamento dell'ordinanza impugnata, confermando il rigetto della richiesta di riparazione. La Corte ha confermato che il giudice della riparazione deve compiere una valutazione "ex ante" autonoma rispetto al giudizio penale, valutando se le condotte del richiedente abbiano creato la falsa apparenza di illiceità; ha altresì richiamato il limite secondo cui il giudice della riparazione non può ritenere provati fatti che il giudice di merito abbia escluso. La sentenza ha quindi ritenuto provati, ai fini della colpa grave, elementi quali l'interesse all'acquisto della droga e le frequentazioni finalizzate ad acquisire strumenti per eludere intercettazioni; ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    art. 314 comma 17 cod.proc.pen. (citato nel ricorso)

    La norma è stata interpretata come fonte della causa di esclusione dell'indennizzo in presenza di dolo o colpa grave del richiedente; il giudice della riparazione valuta se il comportamento del detenuto abbia contribuito, anche con colpa grave, a creare la falsa apparenza di illiceità che ha determinato la misura cautelare

  • art. 606 cod. proc. pen.

    art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. (contestata dal ricorrente in relazione alla motivazione)

    Richiesta dal ricorrente di censura per manifesta illogicità, contraddittorietà o mancata motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice della riparazione fosse adeguata in relazione ai principi autonomi di valutazione richiesti

  • artt. 74, 73 e 80 d.p.r. 309/1999

    reati contestati nell'ordinanza di custodia cautelare (capo 1 e 11)

    Normativa sostanziale in materia di stupefacenti alla base dell'imputazione che ha motivato la custodia cautelare; la Cassazione rileva che l'assoluzione per quei fatti non esclude di per sé l'esistenza di comportamenti del richiedente che possano integrare colpa grave ai fini della riparazione

  • Principio giurisprudenziale (Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013 e altri)

    richiamata giurisprudenza sulla valutazione autonoma "ex ante" del giudice della riparazione e sul limite di non contraddire le determinazioni del giudice della cognizione

    Il giudice della riparazione valuta autonomamente, su base logico-motivazionale, se le condotte del richiedente hanno contribuito a creare la falsa apparenza di reato; tuttavia non può ritenere provati fatti che il giudice penale abbia escluso

Massime di principio

  • L'assoluzione nel processo penale non garantisce automaticamente il diritto all'indennizzo: il giudice della riparazione compie una valutazione autonoma "ex ante" per verificare se il comportamento del detenuto abbia concorso, con dolo o colpa grave, a creare la falsa apparenza di illiceità
  • Il giudice della riparazione può utilizzare elementi istruttori del processo (intercettazioni, rapporti, contatti) ma non può invece ritenere provati fatti che il giudice della cognizione abbia espressamente escluso
  • Le "frequentazioni ambigue" con soggetti coinvolti in reati possono integrare colpa grave e ostare all'indennizzo se emerge una concausalità, anche minima, con l'adozione della misura cautelare
  • Comportamenti finalizzati a eludere accertamenti (es. interesse ad acquistare telefoni non intercettabili) o l'apparente partecipazione a trattative per l'acquisto di stupefacenti, pur se non comprovata la partecipazione economica, possono essere valutati come elementi indicativi di colpa grave ai fini della riparazione
  • Le doglianze sulla motivazione devono essere valutate alla luce del diverso standard probatorio e logico-motivazionale che informa la cognizione di riparazione: il controllo di legittimità verifica la correttezza dell'applicazione dei principi, non una rivalutazione piena del merito penale

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