Cassazione Penale, Ordinanza n. 27215/2025 del 24/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 15/04/2025 il Tribunale di Roma ha applicato, ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e su richiesta difensiva con consenso del pubblico ministero, la pena di due anni di reclusione ed euro 400,00 di multa a due imputati per rapina ai danni di una persona offesa. I ricorrenti hanno proposto un unico ricorso per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. e in relazione all'art. 129 c.p.p., la mancanza e manifesta illogicità della motivazione della sentenza, perché il Tribunale, nel negare la possibilità di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., si sarebbe limitato a un richiamo generico agli atti del fascicolo del pubblico ministero senza interpretarli né spiegare, sia pure sinteticamente, il loro significato dimostrativo. In sostanza, la censura mirava a contestare la motivazione resa dal giudice di merito circa l'insussistenza di cause di proscioglimento prima dell'applicazione della pena su richiesta.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha rilevato che, dopo la modifica dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., contro la sentenza di patteggiamento sono proponibili solo i motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il motivo dedotto, relativo al vizio di motivazione sulla valutazione delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., non rientra tra quelli ammessi. Conseguentemente, trattandosi di impugnazione contro sentenza di applicazione della pena successiva alla legge n. 103/2017, i ricorsi dovevano essere trattati de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p. La Corte ha quindi condannato i ricorrenti alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 ciascuno in favore della cassa delle ammende, ravvisando profili di colpa nella causa di inammissibilità.
Norme richiamate
ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
richiama la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento).
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
in relazione all'art. 606, comma 1, lett. e) , cod. proc. pen.
norma invocata per dedurre il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
con riferimento all'art. 129 dello stesso codice
norma richiamata per lamentare il mancato proscioglimento immediato nonostante asserite cause di evidenza liberatoria.
il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza
delimita in modo tassativo i motivi di ricorso avverso la sentenza di patteggiamento.
legge 23 giugno 2017, n. 103, art. 1, comma 50
inserito dall'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103
ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 448 c.p.p.
i ricorsi devono essere trattati nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest'ultimo comma
prevede la trattazione de plano dei ricorsi avverso sentenze di patteggiamento nei casi disciplinati dalla riforma.
ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
fondamento della condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità.
Massime di principio
- Contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti il ricorso per cassazione è ammesso soltanto nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; ogni doglianza diversa è inammissibile.
- Il vizio di motivazione relativo alla valutazione del giudice di merito sulle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con ricorso per cassazione avverso il patteggiamento, se non rientra nei motivi tipizzati dalla legge.
- Quando il ricorso contro una sentenza di patteggiamento è proposto dopo la riforma del 2017, la trattazione avviene de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se vi è colpa nella proposizione dell'impugnazione, al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.
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