Cassazione Penale, Ordinanza n. 33505/2026 del 14/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato il motivo sulla dosimetria della pena. Ha rilevato che la motivazione della Corte d'appello era sufficiente, poiché indicava la proporzionalità della sanzione in relazione ai precedenti penali dell'imputato. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello, deducendo, per quanto emerge dal testo, un vizio di motivazione relativo alla dosimetria della pena. La censura contestava la congruità della sanzione irrogata. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, osservando che la Corte d'appello aveva assolto l'onere motivazionale mediante il riferimento alla proporzionalità della pena e ai precedenti penali dell'imputato. Ha inoltre richiamato il principio secondo cui la graduazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata nel rispetto degli artt. 132 e 133 c.p. e sorretta da motivazione non arbitraria né illogica. Nel giudizio di legittimità non è ammissibile una richiesta di nuova valutazione della congruità della pena quando la decisione impugnata individui gli elementi ritenuti prevalenti e decisivi, senza necessità di esaminare analiticamente ogni circostanza dedotta dalle parti.
Norme richiamate
art. 132 c.p.
La determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché rispettosa dei criteri legali e adeguatamente motivata.
art. 133 c.p.
La motivazione sulla pena è sufficiente quando individua gli elementi ritenuti prevalenti e decisivi nella valutazione complessiva del caso, senza necessità di analizzare singolarmente ogni elemento prospettato dalle parti.
Massime di principio
- La determinazione della pena base e la graduazione della sanzione appartengono alla discrezionalità del giudice di merito; in cassazione è inammissibile la censura che miri soltanto a ottenere una nuova valutazione della congruità della pena, salvo che la motivazione sia arbitraria, illogica o insufficiente.
- L'obbligo di motivazione sulla misura della pena è assolto quando il giudice indica l'elemento o gli elementi, tra quelli rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p., ritenuti prevalenti e decisivi nella valutazione globale del caso; non è necessaria una disamina analitica di tutte le circostanze favorevoli o sfavorevoli dedotte dalle parti.
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