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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10962/2020 del 09/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per effetto della rinuncia al ricorso depositata dal contribuente, maturata nell’ambito della procedura di definizione agevolata. Ha disposto la compensazione delle spese. La sentenza non esamina nel merito le censure originariamente proposte contro la decisione tributaria.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (ente impositore e riscossore)

La controversia

Il contribuente aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte del 10 giugno 2011, n. 39/10, che aveva respinto il suo appello e confermato il rigetto dei due ricorsi riuniti proposti contro il ruolo relativo all’ICI per gli anni 2000 e 2001 e contro la conseguente cartella esattoriale. Nel corso del giudizio di cassazione il ricorrente aveva dedotto di essersi avvalso della definizione agevolata della lite ai sensi dell’art. 6 del D.L. n. 193/2016, convertito dalla L. n. 225/2016; la Corte aveva disposto rinvii per integrare la documentazione e per consentire la rinuncia al ricorso richiesta dalla procedura. Il ricorrente ha infine depositato rinuncia il 25 giugno 2019.

Norme richiamate

  • art. 6 D.L. n. 193/2016

    la causa, veniva rinviata con ordinanza 21 novembre 2018 per dar modo al ricorrente di integrare la documentazione relativa al dedotto avvalimento della procedura di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 convertito dalla L. n. 225 del 2016, e successivamente, con ordinanza 9 maggio 2019, perchè il ricorrente rinunciasse al ricorso così come richiesto dallo stesso art. 6;

    La disposizione è richiamata quale base della procedura di definizione agevolata invocata dal ricorrente e della richiesta di rinuncia al ricorso; il testo non formula ulteriori principi interpretativi.

  • L. n. 225/2016

    la causa, veniva rinviata con ordinanza 21 novembre 2018 per dar modo al ricorrente di integrare la documentazione relativa al dedotto avvalimento della procedura di definizione agevolata della lite ai sensi del D.L. n. 193 del 2016, art. 6 convertito dalla L. n. 225 del 2016, e successivamente, con ordinanza 9 maggio 2019, perchè il ricorrente rinunciasse al ricorso così come richiesto dallo stesso art. 6;

    La legge è citata come fonte di conversione del decreto-legge che disciplina la definizione agevolata; la decisione non ne sviluppa un’autonoma interpretazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

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