Cassazione Civile, Sentenza n. 10966/2020 del 09/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguardava avvisi con cui l’Agenzia delle Entrate, disconoscendo la natura genuina di un contratto di appalto di lavori edili stipulato il 16 gennaio 2006 tra il contribuente e una società croata, aveva ritenuto che i lavoratori della società impiegati nei lavori fossero alle dipendenze del contribuente, quale effettivo utilizzatore delle prestazioni. Per l’anno 2006 aveva quindi richiesto le ritenute non effettuate e non versate e irrogato le relative sanzioni. Le commissioni tributarie di merito avevano accolto i ricorsi del contribuente, ritenendo insussistenti i presupposti della pretesa poiché i lavoratori non avevano esercitato l’azione prevista dall’art. 29, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 276 del 2003 e non avevano ricevuto retribuzioni dal contribuente. L’Agenzia ha proposto due motivi di ricorso per cassazione: con il primo, denunciando falsa applicazione degli artt. 21, 27 e 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003 e degli artt. 23 e 64 del D.P.R. n. 600 del 1973, ha contestato che l’obbligo di effettuare le ritenute dipendesse dall’esito positivo dell’azione del lavoratore per la costituzione del rapporto e dall’effettivo pagamento delle retribuzioni; con il secondo, denunciando falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., ha contestato la condanna alle spese del giudizio d’appello, deducendo che il contribuente non si era costituito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo: in caso di appalto non genuino, l’utilizzatore non diviene automaticamente datore di lavoro né assume, per ciò solo, gli obblighi datoriali e di sostituto d’imposta. Tali obblighi sorgono quando il lavoratore abbia esercitato con esito positivo l’azione costitutiva del rapporto di lavoro prevista dall’art. 29, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 276 del 2003; l’instaurazione del rapporto è quindi presupposto dell’obbligo di effettuare e versare le ritenute. La Corte ha accolto il secondo motivo, esaminando direttamente il fascicolo processuale e verificando che il contribuente era rimasto contumace in appello: mancavano pertanto i presupposti per condannare l’Agenzia alle spese di quel grado. Ha cassato la sentenza limitatamente a tale statuizione, dichiarando non dovute al contribuente le spese del giudizio d’appello. Le spese del giudizio di legittimità sono state compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Norme richiamate
art. 29, comma 3-bis, D.Lgs. n. 276/2003
quando il contratto di appalto non si distingue dalla somministrazione di lavoro, l’utilizzatore delle prestazioni lavorative, diversamente da ciò che sostiene l’Agenzia delle Entrate, non è automaticamente datore di lavoro della manodopera utilizzata e non è quindi gravato di tutti gli obblighi propri del datore di lavoro, compreso quello della effettuazione delle ritenute d’acconto a norma del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 23, ma diviene datore di lavoro della manodopera utilizzata ed tenuto all’adempimento di tali obblighi se ed in quanto il lavoratore abbia esercitato con esito positivo l’azione costitutiva del rapporto di lavoro.
L’utilizzatore di manodopera in un appalto non genuino non è automaticamente datore di lavoro; gli obblighi datoriali, compreso quello di effettuare le ritenute, sorgono se il lavoratore ottiene con esito positivo la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore.
art. 23, D.P.R. n. 600/1973
per il tema di cui qui si tratta, l’instaurazione del rapporto di lavoro tra lavoratore ed utilizzatore effettivo, la quale presuppone l’utile esperimento della apposita azione di cui al D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 3, è imprescindibile, in quanto essa condiziona l’insorgere, a carico dell’utilizzatore degli obblighi in materia economica, costituenti il presupposto dell’obbligo di effettuazione e di versamento delle ritenute.
L’obbligo di effettuare e versare le ritenute a carico dell’utilizzatore effettivo presuppone l’instaurazione del rapporto di lavoro, conseguente all’esito favorevole dell’azione prevista dalla disciplina del lavoro irregolare.
art. 91 c.p.c.
Dagli atti del fascicolo di secondo grado è emerso che, come dedotto dall’Agenzia, il T. è rimasto contumace. Non sussistevano quindi i presupposti per la condanna dell’Agenzia al pagamento delle spese processuale.
Nel caso deciso, accertata la contumacia della controparte nel giudizio d’appello, la Corte ha escluso i presupposti della condanna dell’Agenzia alle spese di quel grado.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Il motivo veicola una censura per dedotto error in procedendo. In relazione agli “errores in procedendo”, la Corte è anche giudice del fatto e può quindi accedere direttamente all’esame degli atti processuali del fascicolo di merito.
Quando è denunciato un error in procedendo, la Corte di cassazione può esaminare direttamente gli atti del fascicolo di merito per verificare la censura processuale.
Massime di principio
- Nell’appalto non genuino, l’utilizzatore della prestazione non diviene automaticamente datore di lavoro per il solo fatto di avere impiegato i lavoratori; gli obblighi propri del datore di lavoro, inclusi quelli di sostituto d’imposta, sorgono quando il lavoratore abbia ottenuto con esito positivo la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore mediante l’azione prevista dall’art. 29, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 276 del 2003.
- La costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore effettivo è presupposto imprescindibile dell’obbligo di effettuare e versare le ritenute sui compensi dovuti ai lavoratori impiegati nell’appalto non genuino.
- In presenza di una censura per error in procedendo, la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti del fascicolo di merito per accertare il fatto processuale rilevante ai fini della decisione.
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