Salta al contenuto
Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10975/2020 del 09/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente impositore)

La controversia

La controversia riguarda le sanzioni irrogate alla contribuente per l’omessa dichiarazione ICI relativa a un’area edificabile di 78.512,28 mq. La CTP di Milano aveva ridotto le sanzioni al minimo e la CTR di Milano, con sentenza n. 4740/2015 depositata il 3 novembre 2015, aveva rigettato l’appello del Comune, ritenendo che l’omissione fosse spiegabile con l’erronea convinzione che fosse sufficiente la dichiarazione catastale della pertinenza dell’area al capannone. Il Comune ha proposto cinque motivi di ricorso per cassazione: (1) omesso esame del fatto che la contribuente aveva ripetutamente sfruttato l’edificabilità dell’area ampliando il fabbricato, circostanza che, secondo il ricorrente, escludeva la pertinenzialità e incideva sulla riduzione della sanzione; (2) violazione delle norme sulla pertinenzialità e sulla determinazione della sanzione, per non avere la CTR considerato la gravità della violazione e della condotta e la personalità del trasgressore, indicate nell’avviso di accertamento; (3) omessa pronuncia sul motivo di appello relativo alla recidiva; (4) violazione delle disposizioni sulla recidiva, sostenendo che la stessa violazione era stata commessa nei cinque anni precedenti; (5) omessa pronuncia, perché la CTR avrebbe escluso la recidiva e ridotto la sanzione facendo riferimento a una presunta incertezza normativa non dedotta dalla contribuente. La Cassazione ha rilevato che le violazioni della stessa indole erano state contestate nei tre anni precedenti, ma che la CTR aveva riconosciuto il presupposto della recidiva senza verificare se le precedenti violazioni fossero state definitivamente accertate o non impugnate.

La decisione

La Corte ha accolto, nei limiti indicati in motivazione, il terzo e il quarto motivo. Ha stabilito che, ai fini della recidiva tributaria prevista dall’art. 7, comma 3, del D.Lgs. n. 472/1997, la violazione precedente deve risultare definitivamente accertata dal giudice tributario oppure essere divenuta definitiva per mancata impugnazione della contestazione; la mera contestazione di violazioni anteriori non basta. Ha quindi cassato la sentenza e rinviato alla CTR della Lombardia, in diversa composizione, perché verifichi la definitività delle violazioni pregresse e valuti anche l’eventuale applicabilità della continuazione ai sensi dell’art. 12, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 472/1997, anche con riferimento all’ICI. La CTR di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 7, comma 3, D.Lgs. n. 472/1997

    Consegue che, per giustificare la recidiva, nel sistema delineato dal del D.Lgs. n. 472 del 1992, art. 7, comma 3, e art. 12, comma 5, è necessario, quanto alla azione amministrativa e dunque al rilevo fiscale, che la violazione sia stata definitivamente accertata dal Giudice Tributario, ovvero sia divenuta definitiva per la mancata impugnazione della contestazione della violazione (cfr nello stesso senso Cass. 13742/2019).

    La recidiva tributaria presuppone che la precedente violazione della stessa indole sia stata definitivamente accertata dal giudice tributario oppure sia divenuta definitiva per mancata impugnazione della contestazione.

  • art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 472/1997

    A differenza dell’art. 81 cpv. c.p., art. 12, comunque ispirato alla disciplina penalistica, non prevede la ricorrenza del medesimo disegno tipico della continuazione di reati, privilegiando invece il profilo oggettivo della vicenda.

    La continuazione tributaria si fonda sulla valutazione oggettiva della progressione di più violazioni che pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell’imponibile o la liquidazione del tributo, senza richiedere il medesimo disegno tipico previsto per la continuazione penale.

  • art. 12, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997

    In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, l’istituto della continuazione, sancito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 12, comma 5, secondo cui “quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica la sanzione base aumentata dalla metà al triplo”, è applicabile anche all’ICI.

    La continuazione sanzionatoria prevista per violazioni della stessa indole commesse in periodi d’imposta diversi è applicabile anche alle violazioni ICI.

  • art. 12, comma 6, D.Lgs. n. 472/1997

    L’interruzione della continuazione (art. 12, comma 6), preclude l’applicazione del trattamento sanzionatorio di favore previsto dall’art. 12, comma 1, dal momento in cui l’agente abbia avuto contezza della contestazione relativa alla illiceità del comportamento, ossia quando l’amministrazione si sia attivata per comunicare all’autore le verificate violazioni.

    La continuazione cessa, ai fini del trattamento sanzionatorio favorevole, dal momento in cui il contribuente ha conoscenza della contestazione delle violazioni; le violazioni successive sono valutate separatamente.

Massime di principio

  • Ai fini della recidiva tributaria, la precedente violazione della stessa indole rileva solo se è stata definitivamente accertata dal giudice tributario o è divenuta definitiva per mancata impugnazione della contestazione; la mera contestazione non è sufficiente.
  • La recidiva tributaria e la continuazione sono astrattamente compatibili perché rispondono a logiche diverse: la continuazione considera l’unitarietà oggettiva della progressione delle violazioni, mentre la recidiva valorizza la reiterazione dopo un precedente accertamento definitivo.
  • La continuazione prevista dall’art. 12, comma 5, del D.Lgs. n. 472/1997 può applicarsi anche alle violazioni ICI commesse in periodi d’imposta diversi.
  • La comunicazione al contribuente della contestazione delle violazioni interrompe la continuazione ai fini del trattamento sanzionatorio favorevole; per le violazioni successive torna operante la valutazione separata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributi

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.