Cassazione Civile, Sentenza n. 10954/2020 del 09/06/2020
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (agente riscossione)
La controversia
La controversia riguardava l’impugnazione dell’intimazione di pagamento n. 0972011909616828, limitatamente al credito per imposta di pubblicità dovuta per il 2006 e portato da una cartella di pagamento. La cartella era stata spedita direttamente dall’agente della riscossione, con raccomandata con avviso di ricevimento; il portiere dello stabile l’aveva ricevuta e sottoscritta il 4 giugno 2010. Non era stata inviata una successiva raccomandata informativa alla società. La CTR del Lazio, con sentenza n. 1640/4/16 depositata il 31 marzo 2016, riformando la decisione di primo grado, aveva accolto il ricorso della contribuente ritenendo invalida la notificazione per mancanza della raccomandata informativa e aveva annullato l’intimazione. L’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell’art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, sostenendo che la notificazione diretta mediante raccomandata con avviso di ricevimento costituisce modalità semplificata autonoma, perfezionata con la sottoscrizione dell’avviso da parte del portiere e non soggetta all’invio di una raccomandata informativa; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, contestando che la CTR avesse rilevato la decadenza della pretesa invece di dichiarare inammissibile la relativa censura. La contribuente, regolarmente intimata, non ha svolto difese in Cassazione. I crediti previdenziali contenuti nella medesima cartella erano estranei al giudizio, essendo già passato in giudicato il difetto di giurisdizione del giudice tributario su di essi.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo: la notificazione diretta della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento, prevista dall’art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602/1973, è modalità alternativa e semplificata rispetto alla notificazione nelle forme ordinarie. Si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal portiere e non richiede né una relazione di notificazione né l’invio della raccomandata informativa prevista per la diversa notificazione a mezzo posta. Ha quindi cassato la sentenza della CTR. Il secondo motivo, relativo all’art. 19, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 e alla dedotta decadenza, è stato dichiarato assorbito. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, la Corte ha deciso nel merito: la cartella risultava regolarmente notificata il 4 giugno 2010 e non era stata tempestivamente impugnata; la contribuente aveva contestato la sua validità soltanto impugnando l’intimazione notificata oltre un anno dopo, senza chiedere la rimessione in termini. La pretesa tributaria portata dalla cartella è pertanto divenuta incontestabile; dagli atti non risultava inoltre specificamente prospettata una decadenza maturata nel periodo tra cartella e intimazione. È stato quindi rigettato il ricorso originario della contribuente. Le spese dei due gradi di merito sono state compensate; la contribuente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 1.700,00, oltre rimborso forfettario e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 26, comma 1, D.P.R. n. 602/1973
Come più volte affermato da questa Corte, la notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione.
La notificazione diretta della cartella tramite raccomandata con avviso di ricevimento è una modalità autonoma e alternativa rispetto alla notificazione ordinaria disciplinata dalla prima parte della disposizione.
art. 26, comma 1, seconda parte, D.P.R. n. 602/1973
Essa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario, senza che sia necessario redigere un’apposita relazione di notificazione, nè inviare alcuna raccomandata informativa al destinatario, trovando applicazione le norme del regolamento postale relative agli invii raccomandati e non quelle relative alla notifica a mezzo posta di cui alla L. n. 890 del 1982.
Nella notificazione diretta prevista dalla disposizione, la consegna si perfeziona alla data risultante dall’avviso sottoscritto dal ricevente o dal portiere; non sono richieste né la relazione di notificazione né la raccomandata informativa, poiché non si applica il regime della notificazione a mezzo posta della L. n. 890/1982.
art. 153 c.p.c.
La medesima Corte ha aggiunto che lo scarto tra conoscenza legale e conoscenza effettiva, in concreto verificabile, è suscettibile di essere comunque riequilibrato mediante il ricorso alla rimessione in termini di cui all’art. 153 c.p.c., che può essere richiesta da colui che assuma di non avere avuto, in concreto, conoscenza dell’atto, per causa a lui non imputabile, dimostrando, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, la sussistenza di tale situazione.
Chi deduce di non avere avuto conoscenza effettiva dell’atto per causa non imputabile può chiedere la rimessione in termini, provando tale circostanza anche mediante elementi presuntivi idonei.
art. 384 c.p.c.
Poichè non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, nè risultano altri profili controversi rilevanti ai fini della decisione, sussistono i presupposti per la decisione nel merito ex art. 384 c.p.c..
Quando, dopo la cassazione, non occorrono ulteriori accertamenti di fatto né restano questioni controverse rilevanti, la Corte può decidere la causa nel merito.
art. 19, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
L’accoglimento del primo motivo di ricorso determina l’assorbimento del secondo, tenuto conto delle ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata, che viene in questa sede cassata.
La Corte non ha deciso nel merito la censura fondata sull’art. 19, comma 3, perché l’accoglimento del motivo relativo alla regolarità della notificazione ha assorbito il secondo motivo.
Massime di principio
- La notificazione della cartella di pagamento eseguita direttamente dall’agente della riscossione mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del D.P.R. n. 602/1973, costituisce una modalità alternativa e semplificata rispetto alla notificazione ordinaria.
- Nella modalità semplificata, la notificazione si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal portiere; non sono necessari una separata relazione di notificazione né l’invio della raccomandata informativa prevista per la diversa notificazione a mezzo posta.
- La cartella regolarmente notificata e non tempestivamente impugnata rende incontestabile la pretesa tributaria in essa portata, se il destinatario si limita a dedurne l’invalidità impugnando una successiva intimazione di pagamento.
- Chi afferma di non aver avuto in concreto conoscenza dell’atto notificato con la modalità semplificata può chiedere la rimessione in termini, dimostrando che la mancata conoscenza è dipesa da causa non imputabile, anche attraverso elementi presuntivi idonei.
- La decisione nel merito da parte della Corte di cassazione è possibile quando, cassata la sentenza impugnata, non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto e non residuino altri profili controversi rilevanti.
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