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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10977/2020 del 09/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il contribuente impugnava tre avvisi di accertamento ICI, relativi alle annualità 2000-2002 e concernenti immobili siti nel Comune di Roma, emessi a seguito dell’attribuzione di rendita catastale definitiva. Sosteneva che la variazione della rendita non gli fosse mai stata notificata e che, ai sensi della L. n. 342/2000, art. 74, e del D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, potesse produrre effetti soltanto dalla notificazione, avvenuta con gli avvisi del 2006, senza applicazione retroattiva. La Commissione tributaria provinciale di Roma accoglieva il ricorso, ritenendo necessaria la notificazione degli atti attributivi della rendita. Il Comune appellava, sostenendo che la notificazione delle rendite non fosse necessaria; il contribuente non si costituiva in appello. La Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza non notificata depositata il 5 marzo 2013, accoglieva l’appello e compensava le spese. In Cassazione il contribuente proponeva tre motivi: con il primo denunciava la nullità della sentenza per avere la CTR ritenuto ritualmente notificato l’appello, benché la ricevuta di ritorno fosse priva delle sottoscrizioni del destinatario e dell’incaricato e non descrivesse le operazioni di consegna; con il secondo deduceva la violazione della L. n. 342/2000, art. 74, e del D.Lgs. n. 504/1992, art. 5, in tema di efficacia delle rendite catastali dalla notificazione; con il terzo lamentava vizio di motivazione sulla riferibilità delle rendite ad anni anteriori al 2000 e sulla documentazione relativa. Il Comune non si è costituito in Cassazione.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo, assorbendo il secondo e il terzo. Ha rilevato che la ricevuta di ritorno prodotta non recava la sottoscrizione dell’ufficiale postale né quella del destinatario e non attestava le modalità di consegna: mancavano quindi gli elementi indispensabili, in particolare la consegna dell’atto, per qualificare l’attività come notificazione. La conoscenza dell’appello acquisita dal contribuente e la richiesta di differimento dell’udienza non potevano sanare l’inesistenza della notificazione, poiché la sanatoria per raggiungimento dello scopo riguarda la nullità e non l’inesistenza. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza regionale e dichiarato inammissibile l’appello del Comune. Ha compensato le spese del giudizio di merito e condannato il Comune a rifondere quelle del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 510,00 oltre rimborso forfettario e accessori.

Norme richiamate

  • art. 156 c.p.c.

    Ne consegue che l’istanza, non valutata dal decidente, con la quale l’appellato chiedeva alla adita Commissione regionale il differimento dell’udienza di trattazione, – domanda che dimostra che il contribuente era venuto a conoscenza dell’atto di appello solo in data 16 gennaio 2012 e, dunque tardivamente – non avrebbe dunque mai potuto, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., sanare l’inesistenza della notificazione dell’atto di appello, giacchè solo le ipotesi di nullità dell’atto sono sanabili per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione tempestiva della parte intimata (anche se compiuta al solo fine di eccepire la nullità).

    La sanatoria per raggiungimento dello scopo prevista dall’art. 156 c.p.c. opera per la nullità della notificazione, non per la sua inesistenza; la mera conoscenza dell’impugnazione, seguita da un’istanza di differimento, non sana l’assenza degli elementi essenziali del procedimento notificatorio.

Massime di principio

  • La notificazione è riconoscibile come tale quando sussistono gli elementi strutturali essenziali: l’attività di trasmissione compiuta da un soggetto qualificato e il raggiungimento di un esito positivo di consegna previsto dall’ordinamento. Se manca la consegna dell’atto e questo non raggiunge alcuno degli esiti che consentono di considerare la notificazione eseguita, la notificazione è inesistente.
  • La dicotomia tra nullità e inesistenza della notificazione va ricondotta alla distinzione tra atto e non atto: le difformità dal modello legale che non eliminano gli elementi costitutivi essenziali comportano nullità, mentre la loro mancanza comporta inesistenza.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo non può operare in caso di inesistenza della notificazione dell’atto di impugnazione; la conoscenza acquisita dalla controparte o una sua iniziativa processuale successiva non sostituiscono gli elementi essenziali della consegna.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione

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