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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 10976/2020 del 09/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

La controversia

La contribuente era proprietaria nel Comune resistente di un fabbricato adibito a centro di smistamento della corrispondenza e di un’area parzialmente edificabile, accatastati nel 2006. Non aveva presentato dichiarazione ICI né versato l’imposta per l’area. Per il 2007 il Comune notificava un avviso di accertamento relativo all’area fabbricabile, determinandone il valore venale in comune commercio sulla base della deliberazione della Giunta comunale n. 114 del 2000. La contribuente impugnava l’atto; la Commissione tributaria provinciale di Milano respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 4741/2015 depositata il 3 novembre 2015, confermava il rigetto. In Cassazione la società proponeva tre motivi. Con il primo lamentava che l’imposizione producesse una doppia tassazione della stessa area e contestava che l’area non potesse essere tassata autonomamente in mancanza della dichiarazione ICI. Sosteneva inoltre la natura pertinenziale dell’area rispetto al fabbricato. Con il secondo deduceva violazione dell’art. 2, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 504/1992, contestando l’assoggettabilità a ICI di un terreno destinato dagli strumenti urbanistici a viabilità e parcheggio e interessato da vincoli che ne limitavano l’edificazione. Con il terzo censurava la motivazione dell’applicazione della sanzione nella misura massima, assumendo che fosse stata determinata a priori e giustificata con affermazioni generiche. Il Comune si costituiva e chiedeva la riunione con altro procedimento; tale istanza è stata preliminarmente respinta.

La decisione

La Corte ha respinto l’istanza di riunione: non ricorreva l’ipotesi di riunione obbligatoria prevista dall’art. 335 c.p.c., poiché i ricorsi riguardavano provvedimenti distinti, e non ravvisava ragioni di opportunità per disporla. Ha rigettato il primo motivo: non vi era doppia imposizione, perché la contribuente aveva versato per il 2007 l’ICI soltanto sul fabbricato, calcolata sul valore contabile, mentre l’avviso recuperava l’imposta non pagata sull’area edificabile. Ha inoltre confermato l’esclusione della pertinenzialità: essa richiede una destinazione effettiva e concreta dell’area al servizio o all’ornamento del fabbricato, accompagnata da una modificazione oggettiva e funzionale dei luoghi che sterilizzi stabilmente lo ius edificandi; il mero collegamento materiale, facilmente rimovibile, non basta. Nel caso concreto, l’asservimento non era stato esplicitato nella dichiarazione, mai presentata, e la CTR aveva motivato adeguatamente. Ha rigettato il secondo motivo: l’edificabilità potenziale è sufficiente ai fini dell’ICI; vincoli e destinazioni urbanistiche che limitano l’edificazione non escludono di per sé l’assoggettamento al tributo, ma incidono sulla determinazione del valore venale e quindi della base imponibile. La stima deve considerare il valore commerciale complessivo dell’area, tenendo conto dei diversi livelli di edificabilità delle sue parti, senza sommare valori di segmenti separati in base alla specifica edificabilità. Ha rigettato anche il terzo motivo: l’avviso illustrava le ragioni della sanzione nella misura massima, facendo riferimento all’elevato imponibile, alla perdita di gettito anche per gli anni precedenti e alla condotta recidiva, consistita nel non aver rimediato all’omessa dichiarazione e all’omesso versamento. La Corte ha quindi rigettato integralmente il ricorso e condannato la contribuente alle spese di legittimità, liquidate in euro 7.200,00 oltre accessori di legge e spese generali nella misura del 15%. Ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 335 c.p.c.

    non è configurabile nella specie una ipotesi di riunione obbligatoria dei procedimenti, che trae il suo presupposto nell’esistenza di una pluralità di impugnazioni contro una stessa sentenza (art. 335 c.p.c.), laddove l’oggetto delle censure dei ricorsi in esame riguarda due provvedimenti del tutto distinti ma solo ragioni di opportunità nella specie non ravvisabili.

    La riunione obbligatoria presuppone impugnazioni plurime contro la stessa sentenza; non ricorre quando i ricorsi investono provvedimenti distinti. La riunione per opportunità richiede comunque che le relative ragioni siano ravvisabili nel caso concreto.

  • art. 817 c.c.

    L’attribuzione della qualità di pertinenza infatti fonda sul criterio fattuale e cioè sulla destinazione effettiva e concreta della cosa al servizio o ornamento di un’altra, secondo la relativa definizione contenuta nell’art. 817 c.c.. Ne deriva che, per qualificare come pertinenza di un fabbricato un’area edificabile, è necessario che intervenga un’oggettiva e funzionale modificazione dello stato dei luoghi che sterilizzi in concreto e stabilmente lo “ius edificandi” e che non si risolva, quindi, in un mero collegamento materiale, rimovibile “ad libitum”.

    La pertinenzialità dell’area edificabile rispetto a un fabbricato richiede una destinazione effettiva e concreta al servizio o all’ornamento del bene principale e una modificazione oggettiva e funzionale dei luoghi che sterilizzi stabilmente la possibilità edificatoria; non è sufficiente un collegamento materiale facilmente rimovibile.

  • art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    l’esclusione dell’autonoma tassabilità delle aree pertinenziali, prevista dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, si fonda sull’accertamento rigoroso dei presupposti di cui all’art. 817 c.c., desumibili da concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare, consistenti nel fatto oggettivo che il bene sia effettivamente posto, da parte del proprietario del fabbricato principale, a servizio (o ad ornamento) del fabbricato medesimo e che non sia possibile una diversa destinazione senza radicale trasformazione, poichè, altrimenti, sarebbe agevole per il proprietario al mero fine di godere dell’esenzione creare una destinazione pertinenziale che possa facilmente cessare senza determinare una radicale trasformazione dell’immobile stesso.

    L’esclusione dall’autonoma tassazione ICI per un’area pertinenziale richiede prova rigorosa, mediante segni esteriori concreti, dell’effettiva destinazione al servizio o all’ornamento del fabbricato e dell’impossibilità di una diversa destinazione senza una radicale trasformazione.

  • art. 5, comma 5, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504

    in tema di ICI, il parametro per la determinazione del valore dell’area fabbricabile, fissato dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 5, è quello del valore venale in comune commercio, sul quale necessariamente incide il diverso livello di edificabilità delle parti che compongono l’area fabbricabile. Ne deriva che la valutazione dell’area medesima deve essere effettuata secondo il criterio del valore commerciale complessivo (pur tenendo conto dei differenti livelli di edificabilità delle parti che la compongono) e non attraverso la sommatoria del valore commerciale di sue eventuali segmentazioni individuate in funzione della loro specifica edificabilità.

    Il valore imponibile dell’area fabbricabile va determinato in base al valore venale in comune commercio dell’area considerata complessivamente, tenendo conto dei diversi livelli di edificabilità delle sue parti, ma senza procedere alla sommatoria dei valori di segmenti distinti.

  • art. 7, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    L’avviso di accertamento qui impugnato contiene, come emerge dagli stralci riportati nel controricorso, una chiara illustrazione delle ragioni che hanno indotto il Comune ad applicare la misura sanzionatoria nel massimo consentito. In esso si fa riferimento all’elevato imponibile, alla perdita di gettito anche per gli anni passati ed al comportamento recidivo della ricorrente che non ha posto rimedio all’omessa dichiarazione e all’omesso versamento.

    La censura relativa alla motivazione della sanzione non è fondata quando l’avviso espone elementi riferiti al caso concreto idonei a spiegare l’applicazione della misura massima, quali l’entità dell’imponibile, la perdita di gettito e la reiterazione della condotta omissiva.

  • art. 17, comma 1, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472

    L’avviso di accertamento qui impugnato contiene, come emerge dagli stralci riportati nel controricorso, una chiara illustrazione delle ragioni che hanno indotto il Comune ad applicare la misura sanzionatoria nel massimo consentito. In esso si fa riferimento all’elevato imponibile, alla perdita di gettito anche per gli anni passati ed al comportamento recidivo della ricorrente che non ha posto rimedio all’omessa dichiarazione e all’omesso versamento.

    La Corte ha ritenuto sufficiente, nel caso concreto, la motivazione dell’applicazione della sanzione nella misura massima, poiché l’avviso indicava le circostanze specifiche considerate dall’ente. La decisione non enuncia un criterio interpretativo autonomo distinto da quello relativo all’obbligo di motivare la sanzione.

Massime di principio

  • Per qualificare un’area edificabile come pertinenza di un fabbricato ai fini dell’esclusione dall’autonoma tassazione, occorrono una destinazione effettiva e concreta al servizio o all’ornamento del fabbricato e una modificazione oggettiva e funzionale dei luoghi che sterilizzi stabilmente lo ius edificandi; un collegamento materiale facilmente rimovibile non è sufficiente.
  • L’esclusione dall’autonoma tassabilità ICI dell’area pertinenziale presuppone un accertamento rigoroso, fondato su segni esteriori concreti della volontà del titolare e sulla prova che il bene sia effettivamente destinato al fabbricato principale, senza possibilità di diversa destinazione se non mediante radicale trasformazione.
  • Ai fini ICI, la presenza di vincoli o destinazioni urbanistiche che limitano concretamente l’edificazione non esclude, di per sé, la natura edificabile dell’area quando sussiste una potenzialità edificatoria; tali limiti rilevano nella determinazione del valore venale e della base imponibile.
  • Il valore imponibile di un’area fabbricabile va determinato considerando il valore commerciale complessivo dell’area e tenendo conto dei diversi livelli di edificabilità delle sue parti, senza sommare autonomamente i valori di segmenti suddivisi secondo la specifica edificabilità.
  • La riunione obbligatoria delle impugnazioni prevista dall’art. 335 c.p.c. presuppone che esse siano proposte contro la stessa sentenza; la connessione tra controversie relative a provvedimenti distinti non integra, da sola, tale presupposto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi

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