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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05643/2025 del 11/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondato l'unico motivo dedotto perché fondato su un preteso travisamento non emergente dagli atti e non adeguatamente specificato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice)

La controversia

Il ricorrente impugnava un'ordinanza del Tribunale sostenendo, con un unico motivo, che la decisione fosse viziata da travisamento di quanto emerso dalla sentenza di condanna. In particolare contestava l'affermazione secondo cui, a differenza dei fatti di estorsione e usura in danno di un soggetto diversi oggetto di una precedente sentenza, i fatti di estorsione e usura in danno di altro soggetto sarebbero stati espressione di un conclamato inserimento del condannato nel circuito criminoso operante sul territorio di Stornara. La Corte rileva però che tale affermazione è coerente con l'imputazione, nella quale l'usura risultava commessa a Stornara e l'estorsione a Stornara e Manfredonia. Il ricorso non indicava né trascriveva il passaggio della sentenza di cognizione da cui desumere che i reati sarebbero stati commessi fuori dal territorio di Stornara.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo

    in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il dedotto travisamento della prova o del contenuto della sentenza di merito deve essere specificamente indicato e supportato dalla puntuale indicazione o trascrizione del passaggio decisivo asseritamente travisato.
  • È manifestamente infondato il motivo che contesti una motivazione coerente con il capo di imputazione senza dimostrare, con precisione, da quali atti risulterebbe una diversa localizzazione o ricostruzione dei fatti.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, nei casi previsti, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

Testo integrale

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