Cassazione Penale, Sentenza n. 1844/2024 del 15/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per rinuncia ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p. Tenuto conto che la rinuncia si fondava sulla sopravvenuta cessazione della materia del contendere (revoca della misura cautelare), la Corte ha escluso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M.: dichiara inammissibile il ricorso per rinuncia.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame di Catanzaro che aveva rigettato l'istanza di riesame proposta in favore del ricorrente, sottoposto alla misura cautelare dell'obbligo di dimora e di presentazione alla P.G. L'impugnativa era fondata su due motivi diretti a denunciare vizi di motivazione del provvedimento impugnato. Successivamente, con atto del 3.11.2023 il difensore e il ricorrente hanno dichiarato la rinuncia all'impugnazione in quanto la misura cautelare era stata revocata con provvedimento del GIP in data 11.10.2023, determinando la sopravvenuta cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
La norma è stata applicata per dichiarare l'inammissibilità del ricorso in presenza di rinuncia dell'impugnante; la Corte ha ritenuto che la rinuncia, motivata dalla sopravvenuta cessazione della materia del contendere (revoca della misura cautelare), renda priva di causa la prosecuzione del gravame e giustifichi l'inammissibilità senza condanna alle spese.
Massime di principio
- Se la misura cautelare oggetto dell'impugnazione viene revocata prima della decisione, il ricorrente può dichiarare rinuncia all'impugnazione: il ricorso verrà in genere dichiarato inammissibile per rinuncia.
- La sopravvenuta cessazione della materia del contendere (es. revoca della misura) è motivo che spesso determina l'assenza di condanna alle spese in favore del rinunciante, quando la rinuncia sia collegata a tale cessazione.
- Chi voglia ottenere un pronunciamento di merito nonostante la revoca della misura deve evitare di rinunciare all'impugnazione; la rinuncia estingue la controversia in Cassazione e impedisce di ottenere una pronuncia sul vizio denunciato.
- La dichiarazione di rinuncia deve essere tempestiva e formalmente espressa; è opportuno che il difensore specifichi le ragioni (ad es. revoca del provvedimento) per chiarire l'esistenza della sopravvenuta causa di cessazione.
- In presenza di revoca della misura cautelare, valutare se vi siano questioni residue (ad es. rilievi sull'illegittimità che possano avere effetti su future misure o responsabilità) prima di rinunciare all'impugnazione.
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