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Sentenza

Sentenza del 05/10/2021 n. 26878 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la qualificazione fiscale dell'operazione di passaggio dell'associazione sportiva dilettantistica Le Q. in società a responsabilità limitata (trasformazione eterogenea). L'atto di trasformazione era stato registrato e le imposte di registro, ipotecaria e catastale erano state corrisposte in misura fissa. L'Agenzia ha notificato un avviso di liquidazione applicando le imposte in misura proporzionale sul presupposto che la fattispecie fosse invece assimilabile a un conferimento a società commerciale. Dopo il primo grado favorevole al contribuente la CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia ritenendo che, essendo la trasformazione eterogenea e la società risultante perseguente fini di lucro, non potesse applicarsi il regime agevolato previsto per le associazioni sportive dilettantistiche. In Cassazione la società ha proposto ricorso con quattro motivi, deducendo errori di applicazione delle norme tariffarie e vizio di motivazione; la Corte ha rigettato il ricorso.

La decisione

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di Le Q. srl. Ha confermato il principio per cui la trasformazione di un'associazione sportiva dilettantistica in una società di capitali che persegue fini di lucro è assoggettata alle imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale (art. 4, comma 1, lett. a), n. 2, Tariffa parte I, D.P.R. n. 131/1986). La Corte ha ritenuto che il regime di imposta fissa per le associazioni sportive dilettantistiche (L. n. 289/2002, art. 90) possa operare solo entro i limiti da essa previsti e non possa essere esteso quando la trasformazione dia luogo a una società con scopo di lucro. Ha inoltre dichiarato l'obbligo per la società ricorrente di versare l'ulteriore contributo unificato previsto per i ricorsi integralmente rigettati (D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1‑quater, come introdotto dalla L. n. 228/2012). Non sono state assunte statuizioni sulle spese di lite in ragione della condotta difensiva della resistente.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa parte I, art. 4, comma 1, lett. a), n. 2

    Prevede l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (aliquota) per atti relativi a costituzione o aumento di capitale/patrimonio di enti che svolgono attività commerciali; la Corte ha ritenuto applicabile tale aliquota alla trasformazione eterogenea in cui la società risultante persegue fini di lucro.

  • D.P.R. n. 131 del 1986, Tariffa parte I, art. 4, comma 1, lett. c)

    Prevede imposta fissa per 'altre modifiche statutarie, comprese le trasformazioni'. La Corte ha interpretato questa disposizione unitamente alla lett. a) e ha stabilito che la tassazione fissa della trasformazione è applicabile solo se l'atto costitutivo o il precedente incremento di capitale fossero stati assoggettati in via proporzionale all'origine.

  • L. n. 289 del 2002, art. 90, commi 1 e 5

    Dispone il regime agevolato (imposta di registro in misura fissa) per gli atti costitutivi e di trasformazione delle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute. La Corte ha precisato che tale agevolazione opera solo fintanto che l'ente rimane nell'ambito previsto dalla norma (associazione sportiva dilettantistica o società sportiva dilettantistica senza fine di lucro) e non si estende a trasformazioni che danno vita a società perseguenti scopi di lucro.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1‑quater (introdotto da L. n. 228/2012, art. 1, comma 17)

    Prevede l'obbligo, in caso di impugnazione integralmente rigettata, del versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. La Corte ha disposto l'applicazione di tale onere alla società ricorrente.

  • Giurisprudenza rilevante (Cass. princ.): Cass., Sez. 1, 3 gennaio 1991, n. 13; Cass., Sez. 6‑L, 22 ottobre 2020, n. 23030; Cass., Sez. 5, 12 gennaio 2021, n. 227

    La giurisprudenza è stata richiamata per sostenere il principio che la tassazione fissa della trasformazione presuppone che la ricchezza trasferita sia stata già assoggettata ad imposta proporzionale in occasione della costituzione o precedente conferimento; in mancanza la trasformazione può essere soggetta a tassazione proporzionale.

Massime di principio

  • La qualificazione dell'operazione (conferimento vs trasformazione) è valutazione di merito del giudice: la denominazione formale dell'atto non prevale sulla sostanza fiscale.
  • La disciplina che prevede imposta fissa per le trasformazioni si applica solo quando non vi sia un trasferimento di ricchezza non ancora assoggettato a tassazione proporzionale; se la trasformazione è eterogenea e la società risultante persegue fini di lucro, prevale la tassazione proporzionale.
  • Le agevolazioni previste per le associazioni sportive dilettantistiche operano solo entro i limiti normativamente fissati: la trasformazione che determini perdita dello status di ente dilettantistico non beneficia del regime agevolato.
  • In caso di operazioni complesse occorre verificare la storia fiscale degli atti connessi: l'assenza di precedente imposizione proporzionale può comportare il recupero d'imposta in sede di trasformazione.
  • Documenti formati anteriormente al ricorso ma depositati tardivamente possono essere dichiarati inammissibili; le parti devono curare puntualmente l'istruttoria documentale nei termini processuali.

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