Cassazione Penale, Ordinanza n. 04688/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 1 dicembre 2023. Il primo motivo censurava la sussistenza del dolo specifico, sostenendo in sostanza che la condotta non integrasse l'elemento soggettivo richiesto. Il secondo motivo contestava il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., deducendo la particolare tenuità del fatto. Dal testo emerge che la vicenda riguarda una condotta pericolosa posta in essere dall'imputato per opporsi al controllo da parte degli operanti, ritenuta dal giudice di merito consapevole e caratterizzata da diverse e gravi violazioni.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo meramente riproduttivo di censure già esaminate e respinte dal giudice di merito con argomenti giuridicamente corretti, senza vizi logici o giuridici nella motivazione sulla consapevole condotta pericolosa dell'imputato diretta a opporsi al controllo degli operanti. Ha inoltre ritenuto manifestamente infondato il secondo motivo, osservando che la valutazione sull'esclusione della particolare tenuità del fatto rientra nel corretto esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, che aveva valorizzato le diverse e gravi violazioni commesse. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito; quando questi valorizza la gravità e pluralità delle violazioni, la sua esclusione non è censurabile in cassazione se sorretta da motivazione logicamente e giuridicamente corretta.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso che si limiti a riproporre censure già esaminate e confutate dal giudice di merito è inammissibile quando la motivazione di merito dia conto in modo logico e corretto della decisione.
- La verifica del dolo specifico non può essere sovvertita in cassazione se la sentenza impugnata ha accertato, con motivazione immune da vizi, la consapevole e pericolosa condotta dell'imputato e la finalità di opporsi al controllo degli operanti.
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. presuppone una valutazione complessiva del fatto affidata al giudice di merito; la decisione di escludere la particolare tenuità è insindacabile in sede di legittimità quando sia basata su elementi quali la pluralità e la gravità delle violazioni contestate.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla decisione.
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