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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07522/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p., perché diretto a riproporre questioni di fatto già dedotte ed esaminate nella decisione impugnata. Ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente propone ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso una precedente ordinanza/sentenza di legittimità che aveva dichiarato inammissibile un suo precedente ricorso. Sostiene che la Corte di cassazione avrebbe errato nel valutare la censura relativa alla duplicità della contestazione associativa: secondo la difesa, egli sarebbe stato ritenuto sia organizzatore di una locale di 'ndrangheta operante in provincia di Trento, sia partecipe di un diverso sodalizio romano. Deduce inoltre un contrasto con una precedente decisione di legittimità che, pronunciando sulla posizione di un altro imputato, avrebbe escluso l'esistenza sia del gruppo romano sia di quello trentino. La Suprema Corte rileva invece che la questione è stata già esaminata e disattesa, che non vi è contestazione di appartenenza a un'associazione romana, ma solo alla locale trentina, e che il richiamo alla precedente decisione non integra un errore di fatto ma, al più, una diversa valutazione giuridica o di merito. Il ricorso viene quindi ritenuto una mera reiterazione di questioni di fatto già affrontate.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    Il ricorso straordinario è inammissibile quando non deduce un vero errore materiale o di fatto della decisione di legittimità, ma si limita a riproporre questioni in fatto già esaminate e disattese.

  • art. 615 c.p.p.

    Cita la regola processuale sul ricorso straordinario in cassazione per errore materiale o di fatto, quale parametro della deduzione difensiva.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore materiale o di fatto non può essere utilizzato per contestare nuovamente valutazioni di merito già scrutinare dalla Corte di cassazione.
  • Non ricorre errore di fatto revocatorio quando la censura investe l'interpretazione degli atti o la valutazione della rilevanza di precedenti giurisprudenziali: in tal caso si è al più in presenza di un errore di giudizio.
  • È inammissibile la riproposizione, in sede straordinaria, di questioni fattuali già esaminate nella decisione impugnata, se la motivazione della Corte risulta puntuale e coerente sul punto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale

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