Cassazione Penale, Sentenza n. 8404/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato per vizio di motivazione. Ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Roma, che dovrà decidere in diversa composizione. La Corte ha censurato l'omessa e non adeguata valutazione, da parte del giudice dell'esecuzione, dei singoli gruppi di reati e dei relativi presupposti della continuazione, ordinando un nuovo esame motivato e specifico.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di applicazione, ex art. 671 c.p.p., della disciplina del reato continuato in relazione a reati giudicati con quattordici sentenze irrevocabili unificate nel provvedimento SIEP 949/19. Il ricorrente aveva chiesto il riconoscimento della continuazione non su tutti i reati indistintamente, ma per gruppi specifici e per alcuni reati individuati; il giudice dell'esecuzione ha rigettato l'istanza rilasciando una motivazione generica, non collegata puntualmente al contenuto della domanda, non analizzando i gruppi di reati per i quali era dedotta la continuazione e senza verificare, per ciascun gruppo, i pertinenti indicatori (tempi, luoghi, titolo, ecc.). Il giudice ha inoltre svolto osservazioni non pertinenti circa la mancata prospettazione in sede di cognizione e ha riferito indifferenziatamente a tutto l'arco temporale e territoriale delle sentenze.
Norme richiamate
L'applicazione della disciplina del reato continuato richiesta ai sensi dell'art. 671 c.p.p. richiede una valutazione motivata e specifica da parte del giudice dell'esecuzione, con riferimento ai singoli gruppi di reati per i quali è dedotta la continuazione e alla verifica degli indicatori pertinenti (tempi, luoghi, titolo, modalità, ecc.). Una motivazione generica che non si rapporti ai singoli capi di richiesta è insufficiente e determina l'annullamento con rinvio.
Massime di principio
- La richiesta di riconoscimento della continuazione va formulata e motivata con chiarezza, specificando i gruppi di reati ai quali si riferisce e i relativi indicatori (temporalità, luogo, titolo, modalità, programmazione unitaria).
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare il rigetto (o l'accoglimento) della continuazione con riferimento puntuale ai gruppi di reati e agli elementi di fatto e di diritto che giustificano la decisione; motivazioni generiche sono viziate e comportano annullamento e rinvio.
- Non è corretto per il giudice fare affermazioni indifferenziate sull'intero arco delle sentenze unificate se la domanda di continuazione riguarda specifici raggruppamenti di reati; occorre distinguere e valutare separatamente ogni gruppo.
- Osservazioni sulla mancata prospettazione in sede di cognizione non possono sostituire l'obbligo del giudice dell'esecuzione di esaminare e motivare le deduzioni specifiche svolte dall'istante.
- In caso di vizio di motivazione il rimedio è l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio in diversa composizione, affinché sia effettuata la valutazione prescritta dalla Corte.
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