Ordinanza n. 969/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia: • Della “DOM-2025-158497-CESVAD-00001 – Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali – Art. 38 D.M. 23 dicembre 2024, n. 463 – Preavviso di rigetto”, in data 21.10.2025 (doc. n. 1); • Della “DOM-2025-158497-CESVAD-00001 – Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali – Art. 38 D.M. 23 dicembre 2024, n. 463 – Comunicazione di rigetto”, in data 17.11.2025 (doc. n. 2); • Del “DOM-2025-158497-CESVAD-00001 – Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali – Art. 38 D.M. 23 dicembre 2024, n. 463 – Riscontro osservazioni” in data 21.11.2025 (doc. n. 3); • Del “Verbale n. 8/2025”, redatto dal Ministero della Cultura; • Del “Verbale n. 9/2025” redatto dal Ministero della Cultura; • Del “Decreto del Direttore Generale n. 2317”, in data 22.12.2025; • Di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: rigetto di una domanda di contributo per l'acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali, adottato ai sensi dell'art. 38 D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, unitamente agli atti presupposti e connessi
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il preavviso di rigetto, la comunicazione di rigetto, il riscontro alle osservazioni, i verbali ministeriali e il decreto del Direttore Generale n. 2317 del 22 dicembre 2025, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso. Il TAR ha rilevato che l'amministrazione ha applicato l'art. 38 del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, disposizione non impugnata con l'atto introduttivo del giudizio. Il ricorrente ha inoltre allegato un pregiudizio di carattere economico.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare. Ha ritenuto insussistente il fumus boni iuris, in via provvisoria e salva ogni diversa valutazione nella fase di merito, poiché l'amministrazione aveva applicato l'art. 38 del D.M. 23 dicembre 2024, n. 463, non impugnato con il ricorso introduttivo. Ha altresì escluso il periculum in mora, considerando il pregiudizio allegato meramente economico e suscettibile di ristoro. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della novità delle questioni.
Norme richiamate
art. 38 D.M. 23 dicembre 2024, n. 463
Acquisto di nuove attrazioni, impianti, macchinari, attrezzature e beni strumentali
Il TAR ha rilevato che l'amministrazione ha applicato tale disposizione e che essa non è stata impugnata con l'atto introduttivo; tale circostanza ha concorso alla valutazione negativa del fumus boni iuris.
È stato richiamato quale fondamento della domanda e della decisione cautelare; il TAR ha respinto la sospensione per insussistenza sia del fumus boni iuris sia del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare, il fumus boni iuris può essere ritenuto insussistente quando l'amministrazione abbia applicato una disposizione normativa o regolamentare non impugnata con il ricorso introduttivo, salva ogni diversa valutazione nella fase di merito.
- Il periculum in mora non ricorre, di regola, quando il pregiudizio allegato abbia natura meramente economica e sia suscettibile di integrale ristoro.
- La domanda cautelare va respinta quando manchi anche uno solo dei presupposti del fumus boni iuris o del periculum in mora.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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